COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – U.S. LORENZO MARIANO del 22/3/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatori DE SANTIS Matteo, CASTRIOTTA Andrea, CULIERSI Matteo e CULIERSI Christian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – U.S. LORENZO MARIANO del 22/3/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatori DE SANTIS Matteo, CASTRIOTTA Andrea, CULIERSI Matteo e CULIERSI Christian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti ufficiali per cui adeguate ai fatti occorsi si appalesano le squalifiche comminate dal Primo Giudice nei confronti dei calciatori DE SANTIS Matteo, CASTRIOTTA Andrea, CULIERSI Matteo e CULIERSI Christian che vanno condivise e confermate; - rilevato altresì che contrariamente a quanto sostenuto dalla società U.S. LORENZO MARIANO va confermata la sanzione del’ammenda di € 800,00 anche in considerazione della recidiva contestata P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società U.S. LORENZO MARIANO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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