COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 16 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. SIDDI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 19.03.2015. Gara Siddi / Perdasdefogu dell’8.03.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 16 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. SIDDI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 19.03.2015. Gara Siddi / Perdasdefogu dell’8.03.2015. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Siddi ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale veniva respinto il ricorso di primo grado, omologando contestualmente il risultato conseguito sul campo di 2 a 3 a favore del Perdasdefogu. Nei motivi del gravame la Pol. Siddi insisteva circa la sussistenza di un errore tecnico posto in essere dal direttore di gara, che a loro dire avrebbe espulso per doppia ammonizione il calciatore n° 11 Murroni Andrea , quando invece la prima ammonizione in realtà sarebbe stata inflitta correttamente nei confronti del giocatore n° 10 Cabua Claudio; richiedeva pertanto la ripetizione della gara per commesso e rilevante errore tecnico dell’arbitro. La Corte d’Appello, letti gli atti, al fine di fare chiarezza sull’accaduto disponeva l’audizione del direttore di gara. Nel corso del suo esame il medesimo confermava integralmente il suo referto ed in particolare ribadiva di aver ammonito il giocatore Murroni per due volte, al 34° primo tempo ed al 20° del secondo tempo sempre per gioco falloso nei confronti di un avversario. La ricorrente invece insisteva sugli argomenti e conclusioni esposte nel ricorso. La Corte d’Appello nell’evidenziare che il contenuto del referto arbitrale è una fonte di prova privilegiata, in assenza di sicuri elementi di natura contraria, non può che confermare la decisione già adottata dal Giudice Sportivo di prima facie. La circostanza, infatti, che il direttore di gara abbia con certezza rimarcato di aver ammonito per due volte il calciatore Murroni, determina la non configurabilità dei requisiti richiesti per il perfezionamento di un richiesto errore arbitrale. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello respinge il reclamo conferma il provvedimento impugnato emesso dal Giudice Sportivo e dispone l’incamero della tassa.
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