COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 16 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale G.S. SILIQUA (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°39 del 26 marzo 2015. Gara Siliqua / San Biagio Villasor del 22.03.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 16 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale G.S. SILIQUA (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°39 del 26 marzo 2015. Gara Siliqua / San Biagio Villasor del 22.03.2015. Con reclamo tempestivamente proposto, la società Siliqua ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Mocci Gianluca è stato squalificato per tre gare, perché “espulso per aver rivolto numerose espressioni triviali ed ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, reiterava le offese nei confronti dell’arbitro”. La società reclamante, pur deplorando il comportamento del calciatore, esclude che lo stesso abbia reiterato le offese, in quanto subito dopo l’espulsione lo stesso calciatore si sarebbe diretto immediatamente negli spogliatoi. La società reclamante, inoltre, chiede l’annullamento della ammenda di Euro 50,00 comminata dal Giudice Sportivo per le intemperanze del pubblico nei confronti dell’arbitro. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, delibera quanto segue. Preliminarmente, si rileva che, ai sensi dell’art.45 comma 3° lett.d) del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori a 50,00 Euro, per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale nonché per le società partecipanti ai campionati del settore per l’attività giovanile e scolastica. Pertanto, in relazione all’ammenda di Euro 50,00 comminata alla società Siliqua il reclamo è inammissibile. Per quanto riguarda, invece, la squalifica per tre gare inflitta al calciatore Mocci Gianluca, la Corte d’Appello Territoriale, letto il referto arbitrale, ritiene che la condotta posta in essere dal giocatore costituisce un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, verificatasi però nell’ambito di un singolo episodio pertanto, ritiene che la sanzione equa da infliggere al giocatore Mocci Gianluca per condotta da lui tenuta sia la squalifica per due gare, ai sensi dell’art.19, comma 4° lett.a) del C.G.S. La Corte, per questi motivi, dichiara inammissibile il reclamo relativamente all’ammenda di Euro 50,00 inflitta alla società Siliqua, e DELIBERA, in parziale riforma del provvedimento impugnato, di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Mocci Gianluca da tre a due gare. Dispone la restituzione della tassa.
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