COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 210/A A.S.D. POL. AVVENIRE (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0–3, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 500,00 (1^ rinuncia) – Campionato di 1^ categoria girone “A” Gara Sparta Palermo/Avvenire del 28/03/2015 – C.U. n. 459 del 01/04/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 210/A A.S.D. POL. AVVENIRE (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0–3, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 500,00 (1^ rinuncia) - Campionato di 1^ categoria girone “A” Gara Sparta Palermo/Avvenire del 28/03/2015 – C.U. n. 459 del 01/04/2015 Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Pol. Avvenire, in persona del rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che la gara è stata inficiata dal grave atto di violenza perpetrato dal capitano della società avversaria che ha aggredito un proprio calciatore procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni trenta s.c. Ragion per cui ritiene che le debba essere assegnata partita vinta per 3–0, atteso che la mancata prosecuzione dell’incontro è stata determinata dal fatto che si è dovuto soccorrere il predetto calciatore, non essendo presente alcun medico o parasanitario e non avendo l’arbitro, peraltro, adottato alcun provvedimento disciplinare a carico dell’autore della grave violenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto atto si evince che al 40° del primo tempo il direttore di gara, dopo avere concesso un calcio di rigore a favore della società ospitante, veniva accerchiato dai tesserati della odierna reclamante. Mentre quest’ultimo stava notificando il provvedimento di espulsione a carico del n° 4 della soc. Avvenire, la sua attenzione veniva richiamata da altri componenti della medesima società, i quali gli facevano notare che un loro tesserato era a terra e sanguinante. E’ a questo punto che il sig. Bonanno Salvatore, iscritto quale dirigente accompagnatore, entrava nel terreno di gioco e, dopo avere insultato il direttore di gara, invitava la propria squadra a rinunciare alla prosecuzione della gara, cosa che i tesserati eseguivano. Lo stesso sig. Bonanno persisteva nel suo comportamento protestatario e ingiurioso nei confronti dell’arbitro sia nei momenti successivi all’abbandono del terreno di gioco sia al momento in cui il direttore di gara lasciava l’impianto sportivo. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni: a) Ai sensi dell’art. 53 comma 2 N.O.I.F. la rinuncia a proseguire la disputa di una gara è equiparata a rinuncia della stessa e soggiace alle sanzioni previste dalla su richiamata norma. b) Quanto sostenuto dalla reclamante, e cioè che l’abbandono del terreno di gioco è dipeso dalla necessità di dover soccorrere il calciatore oggetto della denunciata aggressione, non trova riscontro negli atti ufficiali, risultando tale tesi difensiva incompatibile con il comportamento protestatario ed irriguardoso posto in essere dal sig. Salvatore Bonanno, tanto nell’immediatezza del fatto quanto nei momenti successivi e fino a quando il direttore di gara ha lasciato l’impianto sportivo. c) Non appare di alcun pregio giuridico il richiamo fatto dalla reclamante dell’art. 73 N.O.I.F., in quanto non vi è nessun obbligo a carico del direttore di gara di intimare al capitano di riferire su fatti sfuggiti alla sua attenzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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