COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 486 TFT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 53/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PASQUALE STRACUZZI (dirigente con funzioni di segretario della A.S.D. AGOSTINIANA CALCIO); A.S.D. AGOSTIANA CALCIO. Con nota 6191/835 pf13-14/MS/vdb del 18/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 486 TFT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 53/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PASQUALE STRACUZZI (dirigente con funzioni di segretario della A.S.D. AGOSTINIANA CALCIO); A.S.D. AGOSTIANA CALCIO. Con nota 6191/835 pf13-14/MS/vdb del 18/02/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: a) il sig. Stracuzzi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere proferito ad alta voce, al termine della gara in esame, frasi scurrili, minacciose e ingiuriose nei confronti del Presidente della sezione A.I.A. di Messina, sig. Massimiliano Lo Giudice; b) l'A.S.D. Agostiniana Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal proprio dirigente sig. Pasquale Stracuzzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 C.G.S. Quanto sopra è emerso a seguito dell'esposto inviato il 03/02/2014 con cui il sig. Massimiliano Lo Giudice, Presidente della sezione A.I.A. di Messina, riferiva alla Delegazione Provinciale di Messina che al termine della gara Agostiniana Calcio/Siac del 01/02/2014, valevole per il locale campionato di terza categoria, veniva avvicinato dal sig. Carmelo Rigano, allenatore della Agostiniana Calcio, e subito dopo dal sig. Pasquale Stracuzzi, che nell'occasione svolgeva la funzione di assistente arbitrale della medesima società, che lo apostrofavano con delle frasi dall'inequivocabile tenore ingiurioso. In particolare il sig. Pasquale Stracuzzi aggiungeva la frase: “... tanto ti conosciamo e sappiamo dove cercarti...” dall'evidente tenore minaccioso. Peraltro, lo stesso direttore di gara nel suo referto riferiva che il sig. Carmelo Rigano lo aveva apostrofato con frasi ingiuriose e minacciose, epiteti che venivano rivolti anche nei confronti del sig. Massimiliano Lo Giudice nonché nei confronti di tutti i dirigenti della Federazione. Per la qualcosa lo stesso sig. Rigano veniva squalificato dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Messina. Quanto sopra è stato confermato dinanzi all'inquirente sia dal sig. Massimiliano Lo Giudice che dal sig. Riccardo Di Pietra, Arbitro effettivo presente ai fatti. Il deferito sig. Stracuzzi, in sede di audizione, ha di contro negato di avere proferito le espressioni riferite dal sig. Lo Giudice. Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all’odierna udienza dibattimentale di rinvio, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni: a) mesi 3 (tre) di inibizione a carico del dirigente sig. Pasquale Stracuzzi; b) ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Agostiniana Calcio a titolo di responsabilità oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che quanto contestato alle parti deferite è dimostrato non solo da quanto riferito dal sig. Massimiliano Lo Giudice nella nota del 03/02/2014, confermata in data 28/07/2014 dinanzi all'organo inquirente, ma anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Riccardo Di Pietra in data 09/09/2014. Pertanto, come da deferimento, il sig. Pasquale Stracuzzi è da ritenersi responsabile della violazione ascritta a suo carico, a nulla rilevando, ai fini probatori, l'avere egli negato la circostanza oggetto d'esame. La Società deferita deve conseguentemente rispondere a titolo oggettivo, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: a) Al sig. Pasquale Stracuzzi la sanzione dell'inibizione per mesi tre; b) All’A.S.D. Agostiniana Calcio la sanzione dell'ammenda di € 250,00. Le sanzioni adottate, decorreranno dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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