COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 486 TFT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 54/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. CRISTIAN PARADISO (Presidente dell’U.S.D. ATLETICO GELA all’epoca dei fatti) U.S.D. ATLETICO GELA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 486 TFT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 54/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. CRISTIAN PARADISO (Presidente dell’U.S.D. ATLETICO GELA all’epoca dei fatti) U.S.D. ATLETICO GELA La Procura Federale, con nota 6328/1177pf13-14/MS/vdb del 20/02/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristian Paradiso, nella sopra specificata qualità, per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. giusto C.U. n° 2 del 29/01/2014 emessa all’esito del reclamo proposto dall’allenatore sig. Nunzio Di Dio (violazione art. 1 comma 1 oggi 1bis comma 1 C.G.S. e dell’art 8 comma 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94ter comma 15 N.O.I.F.) L’U.S.D. Atletico Gela è stata deferita, con la nota medesima, per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al Presidente della Società (violazione art. 4 comma 1 C.G.S.). All’odierna udienza dibattimentale di rinvio le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie e/o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Sig. Cristian Paradiso e della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e di due punti di penalizzazione in classifica a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale: - Rilevato che con il citato provvedimento, inappellabile e immediatamente esecutivo, il Collegio Arbitrale della L.N.D., tenuto conto del principio di equità, ha statuito l'obbligo per l’U.S.D. Atletico Gela di corrispondere al sig. Nunzio Di Dio la somma di € 4.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012; - Rilevato altresì che la Società deferita non ha tempestivamente ottemperato alla superiore statuizione, pubblicata sul C.U. N° 2 del 29/01//2014 ed alla stessa comunicata con raccomandata datata 20/01/2014; - Considerato che le norme sopra indicate sanzionano il mancato pagamento di quanto ritenuto dovuto dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, e che tale termine risulta abbondantemente scaduto all’atto del deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: Visti l'art. 1 comma 1 oggi 1bis comma 1 C.G.S. e dell’art 8 comma 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94ter comma 15 N.O.I.F., dispone applicarsi: - Al Sig. Cristian Paradiso, Presidente dell’U.S.D. Atletico Gela, la sanzione della inibizione per mesi cinque (5); alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato a disputarsi (s.s. 2015/16) e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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