COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 486 TFT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°574/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla (matr. 82003) Sig. Fisichella Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 486 TFT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°574/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla (matr. 82003) Sig. Fisichella Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 03/02/2015 prot. 11.758 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. Con nota del 04/04/2015 il presidente pro tempore della società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla ha chiesto un differimento dell’udienza al fine di reperire la documentazione medica mancante. A seguito di tale richiesta, nulla opponendo il rappresentante della Presidenza Federale, questo Tribunale ha disposto il differimento dell’udienza in data odierna, con comunicazione alla parte richiedente. All'odierna udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire ulteriori memorie a difesa e/o documenti a discarico. Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 2.200,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi quindici a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, applica: l’ammenda di € 880,00 a carico A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla (matr. 82003); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del Presidente all’epoca dei fatti contestati Sig. Fisichella Giuseppe; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Aricò Alfio, Butto Antonino, Conti Angelo, Furnari Placido, Lavenia Francesco, Pappalardo Luciano, Petralia Antonino, Petronio Giuseppe, Rapisarda Alessio, Tomasello Giuseppe, Ardizzone Salvatore, Arena Luca, Bruno Kevin, Cantarella Giovanni, Longo Marco, Mammano Claudio, Pesce Antonio, Rubino Antonio, (tesserati A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla); Lavenia Alessio, Prezzavento Dario, Possente Giuseppe, (oggi tesserati A.S.D. Biancavilla e all'epoca dei fatti A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla); Pistorio Angelo (oggi tesserato A.S.D. Real Adrano e all'epoca dei fatti A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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