COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo a.s.d. Vada avverso squalifica calciatore Bianchi Tommaso per 5 gg. (c.u. n. 51 del 2532015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo a.s.d. Vada avverso squalifica calciatore Bianchi Tommaso per 5 gg. (c.u. n. 51 del 2532015) Propone rituale reclamo la A.S.D. Rio Vada avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Livorno con la seguente motivazione: “Per doppia ammonizione alla notifica rivolgeva frase offensiva al DG Successivamente dopo qualche minuto entrava indebitamente nel recinto di gioco con una sedia in mano, invitato a tornare nello spogliatoio rivolgeva frase irriguardosa al DG”.”. Reclama la società non negando il comportamento del Bianchi, ma sostenendo che il gesto della sedia non avrebbe avuto caratteristiche violente o diseducative. Chiede una riduzione della sanzione.La C.A.S.T. letti gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.Il DG conferma in toto il proprio rapporto, e, del resto, nemmeno la reclamante contestava l’accaduto, in ordine al gesto della sedia, non risulta in alcuna parte del rapporto né dal supplemento che tale gesto sia stato interpretato dal DG come atto violento, ma solo per quello che effettivamente è stato: un comportamento non regolamentare a cui è seguito un comportamento irriguardoso con la frase ironica proferita dal calciatore al DG.La sanzione inflitta è semplicemente la sommatoria delle sanzioni dovute per i singoli comportamenti, che per estrema precisione vengono elencati: 1 giornata per l’espulsione, 2 per l’offesa, 1 per il comportamento non regolamentare 1 per la reiterazione del comportamento irriguardoso.Questa Corte pertanto ritiene di confermare la decisione del primo giudice, non senza rilevare come il comportamento del Bianchi avrebbe potuto essere sanzionato con una ulteriore giornata per l’ultimo episodio che lo ha riguardato, tuttavia il disvalore della sanzione comminata non giustifica il ricorso all’istituto della reformatio in peius.P.Q.M.La C.A.S.T. respinge reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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