COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMI, RIUNITI IN UN UNICO PROCEDIMENTO, PROPOSTI DALLA A.S.D. TERNI EST E DALLA SOC. CASCIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI EST – CASCIA, DISPUTATA A TERNI IL 22.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3 A CARICO DELLA SOCIETA’ CASCIA CALCIO; – AMMENDA DI € 750,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ CASCIA CALCIO; – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3 A CARICO DELLA AD TERNI EST; – AMMENDA DI € 750,00 A CARICO DELLA A.S.D. TERNI EST;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMI, RIUNITI IN UN UNICO PROCEDIMENTO, PROPOSTI DALLA A.S.D. TERNI EST E DALLA SOC. CASCIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI EST – CASCIA, DISPUTATA A TERNI IL 22.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3 A CARICO DELLA SOCIETA’ CASCIA CALCIO; - AMMENDA DI € 750,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ CASCIA CALCIO; - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3 A CARICO DELLA AD TERNI EST; - AMMENDA DI € 750,00 A CARICO DELLA A.S.D. TERNI EST; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 09.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e all’esito dell’audizione dell’Arbitro è emerso quanto segue. Al 47° minuto del secondo tempo di fronte alle panchine si innescava un alterco tra due calciatori che ben presto si trasformava in una vera e propria rissa che coinvolgeva giocatori e dirigenti di entrambe le squadre. In quel frangente il dirigente del Cascia sig. Shaqwi Ali Hassan Mohamed faceva indebitamente ingresso in campo e aggrediva un calciatore della Terni Est, in difesa del quale interveniva il compagno di squadra sig. Daniele Tottorotò; nell’occasione quest’ultimo veniva colpito dallo Shaqwi con numerosi e violenti pugni alla testa, per reagire ai quali il Tottorotò rispondeva a sua volta con un pugno. A quel punto si formavano due distinti gruppetti di tesserati di entrambe le squadre che si insultavano e colpivano vicendevolmente. La confusa situazione venutasi a creare, addirittura con il rientro in campo di calciatori espulsi, impediva all’Arbitro di identificare e sanzionare i singoli protagonisti della rissa ed anche di convocare i due capitani, in quanto egli riusciva a rinvenire quello del Terni Est ma non quello del Cascia (presumibilmente coinvolto nella colluttazione). Ritenendo di non riuscire riportare la calma e valutato che l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i protagonisti della rissa avrebbe lasciato entrambe le squadre senza il numero minimo previsto dal regolamento, l’Arbitro emetteva il triplice fischio e sospendeva definitivamente la gara. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene che, in considerazione della caotica situazione venutasi a creare in modo repentino e con modalità tali da impedire al Direttore di gara la prosecuzione dell’incontro e addirittura di convocare i capitani in quanto uno dei due non era reperibile, la decisione adottata dall’Arbitro sia immune da censure sotto il profilo tecnico. Quanto alle sanzioni irrogate dal G.S., si ritiene che – ferme le squalifiche ed inibizioni irrogate ai singoli tesserati (non impugnate in questa sede) - l’interruzione della gara sia attribuibile ad entrambe le squadre, con la conseguenza che sia il Terni Est che il Cascia debbano essere puniti con la perdita della gara con il risultato di 0-3 e con l’ammenda di € 750,00 sancite dal G.S. con provvedimento meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Corte: - respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Terni Est; - respinge il reclamo proposto dalla Società Cascia Calcio; - dispone incamerarsi le tasse di reclamo.
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