COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – TIGROTTI MORRA, DISPUTATA A CERBARA IL 29.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALCIATORE BIANCHI PAOLO PER QUATTRO GARE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – TIGROTTI MORRA, DISPUTATA A CERBARA IL 29.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALCIATORE BIANCHI PAOLO PER QUATTRO GARE.HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il Sig. Paolo Bianchi, nel corso di una lite con un avversario lo colpiva, per reazione, con un calcio. L’episodio è sicuramente biasimevole, tuttavia la Corte ritiene congruo contenere la sanzione della squalifica in tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Bianchi Paolo a tre giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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