COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD TERRA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA PONTANO – TERRA UMBRA, DISPUTATA A BORGO CERRETO IL 07.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 54 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 12.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA AL CALCIATORE PODDI MATTEO FINO AL 30.09.2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD TERRA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA PONTANO – TERRA UMBRA, DISPUTATA A BORGO CERRETO IL 07.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 54 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 12.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA AL CALCIATORE PODDI MATTEO FINO AL 30.09.2015. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 09.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e all’esito dell’audizione dell’Arbitro è emerso che il calciatore Matteo Poddi, nel corso di una protesta nei confronti del Direttore di gara, gli appoggiava una mano sul collo e lo spingeva con la mano aperta sul petto. L’Arbitro avvertiva dolore momentaneo ma riusciva a portare a termine la gara senza problemi. Alla luce di quanto precede, tenuto conto del fatto che il gesto compiuto dal sig. Poddi nella foga della protesta non ha provocato conseguenze al Direttore di gara, la Commissione ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al 30.06.2015. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Matteo Poddi fino al 30.06.2015. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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