F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva alla società Novara Calcio S.p.A. l’ammenda di € 6.500,00 (Com. Uff. n. 129/DIV del 10.2.2015) per fatti avvenuti durante la gara Novara Calcio S.p.A./Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. del 7.2.2015. In particolare,il collaboratore del Procuratore Federale riferiva che una quindicina di sostenitori del Novara, posizionati dietro le panchine del rettilineo della tribuna centrale, hanno rivolto all’assistente arbitrale signor Sgheiz Simone, per tutta la durata dell’incontro, i seguenti insulti:” uomo di m…., pezzo di m….., figlio di b……”. Al termine della gara, durante il debriefing con la terna arbitrale, l’assistente signor Mokhatar Gamal ha segnalato ad esso collaboratore che due sostenitori del Novara, posizionati alle sue spalle nel Settore Distinti, hanno rivolto ripetutamente nei suoi confronti,per tutta la durata dell’incontro, i seguenti insulti: ”Negro di m…, arabo di m…., mangia banane, fatti esplodere”. 4 Da qui l’imputazione alla Novara Calcio S.p.A. perchè gruppi di sostenitori posizionati nelle adiacenze degli assistenti arbitrali rivolgevano agli stessi, più volte durante la gara, frasi offensive chiaramente riferite ad atteggiamenti di discriminazione razziale. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Novara Calcio S.p.A., deducendo in primo luogo l’annullamento della sanzione ai sensi dell’art. 13 comma 1 C.G.S. ricorrendone i presupposti e cioè la ricorrenza di almeno tre attenuanti. Ed invero la società ha rispettato tutte le procedure di prevenzione;gli “steward” sono intervenuti immediatamente per calmare gli animi, tanto che le forze dell’ordine presenti nello stadio non hanno ritenuto di intervenire; la società Novara Calcio ha, prima del fatto, adottato ed attuato in maniera efficace modelli di organizzazione e gestione volti a prevenire i comportamenti violenti dei propri sostenitori (v. In particolare il documento numero otto). Sorgono, poi, delle perplessità in ordine a quale tifoseria appartenessero gli autori delle condotte contestate. In via subordinata si chiede di ridurre la sanzione al minimo edittale, data la tenuità dell’episodio e la ricorrenza delle circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Il ricorso è solo parzialmente fondato in relazione al’entità della sanzione inflitta. Ad avviso del collegio,non ricorrono le tre attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.. Non emerge dagli atti che gli “steward” sono intervenuti immediatamente per calmare gli animi in quanto non risulta che vi siano stati scontri o tumulti. Sta di fatto che i due assistenti arbitrali, per tutta la durata dell’incontro, sono stati oggetto di pesanti insulti con risvolti di discriminazione razziale. Ne consegue logicamente che in prossimità degli assistenti arbitrali non v’era alcuna protezione, considerata anche la persistenza degli insulti per tutta la partita, come chiaramente emerge dal referto del collaboratore del Procuratore Federale. Il che fa pensare che non v’è stata una più razionale e logica distribuzione degli “steward” nel campo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio di Novara, riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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