F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JESINA DEL 1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JESINA DEL 1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015), in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone F, Sambenedettese/Jesina svoltasi in data 1.3.2015, comminava alla squadra ospitata la sanzione di € 700,00 “per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, utilizzato in più occasioni, un fischietto munito della stessa tonalità di quello in possesso dell’Arbitro. Per mancanza del tabellone indicante le sostituzioni”. Nel reclamo presentato, la S.S.D. Iesina Calcio afferma che nessun soggetto ad essa riconducibile ha utilizzato un fischietto e che il mancato utilizzo della tabella luminosa per le sostituzioni non è sanzionata da alcuna norma. Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento. Pur dovendosi principalmente dare credito al contenuto del referto arbitrale (che, come noto, è dotato di presunzione legale di attendibilità, posto che ad esso l’ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia fidefaciente di quanto relazionato) il Collegio - intendendo valorizzare in parte le argomentazioni difensive ribadite verbalmente all’odierna udienza, secondo cui, tra l’altro, per le sostituzioni sarebbe stato usato nella fattispecie un vecchio tabellone diverso da quello da ultimo consentito, osserva che tale utilizzo non si è comunque rilevato inefficiente allo scopo. Consegue che l’entità della sanzione può essere congruamente ridotta nella misura di € 300,00 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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