F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENEVIER GAEL SEGUITO GARA LUMEZZANE/MONZA BRIANZA DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENEVIER GAEL SEGUITO GARA LUMEZZANE/MONZA BRIANZA DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015) L'A.C. Lumezzane, militante nel Campionato di Lega Pro, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015) ha inflitto al calciatore di essa appellante, Genevier Gael, reo di avere, nel corso della gara Lumezzane/Monza del 21.3.2015, reagito ad un normale fallo di gioco commesso da un avversario ''scaraventando(gli)si addosso con un pestone'', la squalifica per 2 giornate. Contesta l'entità della sanzione assumendo che la condotta del Genevier non possa essere qualificata, come ritenuto nel grado precedente, ''atto di violenza verso un avversario a gioco fermo'', e chiede la riduzione ad 1 giornata. L'appello non ha fondamento e va respinto. E' evidente, infatti, che il primo Giudice, nella sua valutazione che appare assolutamente corretta, abbia tenuto conto di ogni elemento dell'accaduto implicitamente già riconoscendo al calciatore una sorta di attenuante che ha inciso nella determinazione della sanzione quantificata al di sotto del minimo edittale previsto dall'art.19.comma 4 lett. b) C.G.S.. Un'ulteriore modulazione non è consentita dalle modalità del gesto compiuto che, secondo la descrizione fattane dall'arbitro nel suo referto, indubbiamente conteneva una componente di violenza che andava adeguatamente perseguita. Per questi motivi la C.S.A. respinge al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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