F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. LUPA CASTELLI ROMANI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA CASTELLI ROMANI/CALCIO SAN CESAREO DELL’11.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. LUPA CASTELLI ROMANI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA CASTELLI ROMANI/CALCIO SAN CESAREO DELL’11.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 12.3.2015, ha inflitto le sanzioni: - dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida alla società A.S.D. Lupa Castelli Romani; - dell’inibizione fino a tutto il 25.3.2015 al sig. Ciardulli Stefano; - dell’inibizione fino a tutto il 18.3.2015 al sig. Nazio Mariano; - della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Salusest Gianluca; - della squalifica per 2 gare effettive ai calciatori Ciardulli Andrea, Diana Luca e Nazio Alex. Tale decisione è stata assunta perché durante l’incontro Lupa Castelli Romani/Calcio San Cesareo dell’’11.3.2015, sostenitori della società dirigente e calciatori tenevano un comportamento offensivo e irriguardoso nei confronti del Direttore di gara e degli A.A.. Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Lupa Castelli Romani ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 13.3.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 26.3.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupa Castelli Romani di Frascati (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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