F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO CALC. LITTERIO PIERGIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO CALC. LITTERIO PIERGIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015) Il calciatore Litterio Piergiulio, tesserato con la Pol. Olimpia Agnonese militante nel Campionato di Serie D, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015) gli ha inflitto la squalifica per 3 giornate avendolo ritenuto colpevole di avere, al termine della gara Olimpia Agnonese/Jesina del 15.3.2015, apostrofato un assistente arbitrale con frasi offensive strattonandolo, quindi, lievemente ad un braccio. Rifacendosi a numerose pronunce di questa Corte, assume che il proprio comportamento non può essere giudicato violento e chiede che la squalifica comminatagli sia ridotta da 3 a 2 giornate. L'appello dev'essere accolto. Come più volte chiarito in precedenti decisioni di questo collegio, l'atto può considerarsi violento solo nei casi in cui sia volontariamente diretto ad attentare all'integrità fisica del destinatario o comunque a procurargli dolore; non essendo quindi sufficiente il mero contatto fisico, l'azione, a seconda delle modalità con cui si è sviluppata, può essere valutata come un comportamento offensivo o irriguardoso. Orbene, nel caso in esame, la condotta ascritta al calciatore, oltre a non procurare danno alcuno all'assistente arbitrale, va inquadrata, come si ricava dalle modalità con cui venne posta in essere, nella sua manifestazione di critica all'operato arbitrale ancorchè manifestata in maniera inurbana e disdicevole e la lieve pressione esercitata sul braccio non ha nulla di violento e si spiega con la concitazione del momento. Ciò porta ad accedere alla richiesta del Litterio contenendo la squalifica in 2 giornate. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Litterio Piergiulio, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 (due) giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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