F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 09 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LUCARELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.185 del 23.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 09 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LUCARELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.185 del 23.3.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 185 del 23.32015, a seguito della gara Parma/Torino del 22.3.2015, ha inflitto al calciatore del Parma Alessandro Lucarelli la squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (dodicesima sanzione); già diffidato (una giornata); per avere, al 36° del primo tempo, all’atto della notifica del provvedimento, rivolto all’Arbitro delle espressioni ingiuriose (due giornate)”. Il Fallimento Parma Football Club S.p.A. (di seguito “Parma”), rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Giustiniani, Luca De Menech, Martino Ranieri e Silvia Serena, ha proposto reclamo avverso tale decisione, specificando che la sanzione impugnata è esclusivamente quella relativa alle due giornate di squalifica per “espressioni ingiuriose”. Il Parma ha sostenuto che la sanzione di 2 giornate per “espressioni ingiuriose” sarebbe eccessivamente severa in relazione alla complessiva vicenda atteso, in particolare, che certe espressioni, quali quelle utilizzate dal calciatore, costituirebbero nel linguaggio comune quasi un intercalare, perdendo la loro portata offensiva. Inoltre, l’espressione “vaffanculo” sarebbe stata proferita non in faccia all’arbitro, ma dopo che il “faccia a faccia” era terminato e la forte immedesimazione del signor Lucarelli nelle sorti della squadra ed il suo senso di responsabilità verso la stessa, in un notorio momento di estrema difficoltà della Società, lo avrebbero indotto a reagire istintivamente con tanto disappunto all’ammonizione che gli avrebbe impedito, in quanto diffidato, di prendere parte alla successiva gara di campionato. Le espressioni di stizza, infine, sarebbero state proferite in un unico contesto temporale. In conclusione, il Parma ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al signor Lucarelli nella sanzione minore ritenuta di giustizia. La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e vada di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, signor Maurizio Mariani, emerge che al 36’ del primo tempo è stato espulso il n. 6 Alessandro Lucarelli (Parma) “perché alla notifica del provvedimento di ammonizione si avvicinava a me protestando a parole e a gesti: ‘che c…. fischi, che c…. ammonisci, v………’ urlandomi queste parole in faccia. Alla notifica del provvedimento lo stesso mi diceva: ‘ci vuole rispetto per noi’. Abbandonava poi il recinto di gioco”. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, ai sensi dell’art. 35, punto 1.1, C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’art. 19, comma 4, C.G.S., dispone che in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, commessa in occasione o durante la gara, al calciatore responsabile è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima della squalifica per 2 giornate. Nella fattispecie, le espressioni rivolte all’Arbitro dal signor Lucarelli sono chiaramente ingiuriose o quantomeno irriguardose e la stessa locuzione “v……….”, secondo quanto riportato dal Direttore di gara, è stata “urlata in faccia”. Di talché, la norma applicabile è quella contenuta nell’art. 19, comma 4, C.G.S., né è possibile dar luogo alla valorizzazione di circostanze attenuanti in quanto, pur volendo tenere conto della situazione di particolare tensione relativa ai noti fatti che hanno coinvolto la Società del Parma, non può sottacersi che la condotta del signor Lucarelli risulta di più accentuata gravità poiché allo stesso, quale capitano della squadra, è richiesto in misura ancora più intensa il rispetto delle regole di condotta che presidiano lo svolgimento delle competizioni agonistiche. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Parma F.C. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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