COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 23/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CACIATORE MASCIOVECCHIO MATTEO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. SPOLTORE CALCIO) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALANNO / SPOLTORE CALCIO , DISPUTATA IL 28.3.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “C”(C.U. N°53 DEL 3.4.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 23/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CACIATORE MASCIOVECCHIO MATTEO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. SPOLTORE CALCIO) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALANNO / SPOLTORE CALCIO , DISPUTATA IL 28.3.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “C”(C.U. N°53 DEL 3.4.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il sig. Masciovecchio Matteo, tesserato per la società A.S.D. Spoltore Calcio, ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché, in qualità di assistente di parte, rivolgeva frasi offensive al direttore di gara e, dopo essere stato espulso, gli lanciava contro la bandierina con stizza, colpendolo al volto senza conseguenze. L’appellante ha dedotto che il gesto non voleva essere violento, in quanto, contrariato per l’allontanamento disposto dal direttore di gara, gli riconsegnava la bandierina senza arrecargli danno, come si evince, tra l’altro, dal referto arbitrale. Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta, infatti, che il gesto non è stato violento; non ha provocato conseguenze e non ha avuto seguito, onde la sanzione impugnata può essere lievemente ridotta. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al sig. Masciovecchio Matteo fino al 30.9.2015, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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