COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 148 DEL 21 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.114 della Società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015 (omologazione risultato della gara Taverna –Minieri King Elettrica del 15.3.2015 acquisito sul campo : 2 – 0, Campionato di 1^Categoria).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 148 DEL 21 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.114 della Società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015 (omologazione risultato della gara Taverna –Minieri King Elettrica del 15.3.2015 acquisito sul campo : 2 – 0, Campionato di 1^Categoria). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante chiede la ripetizione della gara Taverna – Minieri King Elettrica disputata il 15.3.2015 sul campo della Soc. Taverna assumendo che il direttore di gara, d’accordo con il Commissario di Campo ed entrambi in mala fede, avrebbe omesso di espellere un proprio calciatore a seguito di doppia ammonizione. Ritiene trattarsi di errore tecnico che inficerebbe il risultato della gara ed offre, a sostegno delle proprie doglianze, in visione un CD riproducente, a dire della reclamante, lo svolgimento dei fatti. Nell’odierna seduta sono stati sentiti: il rappresentante della reclamante, che ha confermato le proprie doglianze, e l’arbitro della gara che ha confermato il proprio rapporto. E’ stato acquisito anche il rapporto del Commissario di Campo. Deve preliminarmente verificarsi se il mezzo di prova (visione del CD che consentirebbe di verificare la doppia ammonizione del calciatore Gimigliano) sia ammissibile al fine di poter in concreto accertare se la omissione (mancata espulsione del calciatore) possa aver influito sullo svolgimento della gara. Soccorre in detta ipotesi l’art. 35 del C.G.S. che al punto 1.1. prevede “ I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare “ e al successivo punto 1.2. “ gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione” Lo stesso articolo al punto 1.4, che rimanda al punto 1.3, ammette l’uso di filmati per la LND solo su segnalazione del Procuratore Federale o Commissario di Campo per comportamenti violenti o concernenti l’uso di espressione blasfema. Appare palese che si versi in fattispecie di tutt’altra natura. Ancora, la norma richiede piena garanzia tecnica e documentale dei supporti, elemento che questa Corte ritiene non sussista. Nel caso di specie poi, occorre evidenziare che dal rapporto dell’arbitro, dal supplemento di rapporto nonché dal rapporto del Commissario di campo ed infine dalle dichiarazioni rese all’odierna seduta dal direttore di gara non è emerso che al calciatore Gimigliano sia stata comminata una doppia ammonizione con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto essere espulso. A ciò aggiungasi che il C.G.S. vieta l’utilizzo di filmati utili a dimostrare l’ammonizione di un calciatore diverso dall’autore dell’infrazione. Tali mezzi di prova possono essere utilizzati unicamente per dimostrare l’ammonizione di un calciatore diverso da quello che ha commesso l’infrazione al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del tesserato. In sostanza la norma esclude che la prova televisiva, fotografica o similare possa essere utilizzata per l’accertamento di un fatto, quale la doppia ammonizione di un calciatore non sanzionata con la dovuta espulsione, anche se la stessa abbia avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara. Ma v’è di più. La reclamante lamenta la mancata espulsione di un proprio calciatore senza tenere conto che la mancata adozione del provvedimento disciplinare si è risolta in proprio favore, avvantaggiandola, e consentendole di concludere la gara con organico completo. La decisione del G.S., quindi, non merita censura alcuna ed il reclamo deve essere rigettato. Gli atti vanno rimessi alla Procura Federale potendosi ravvisare nelle espressioni usante nel reclamo (errore tecnico voluto ed in tutta mala fede) accuse di falsità nei confronti dell’arbitro e del Commissario di Campo per la violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Dispone, inoltre, l’invio della presente decisione al Presidente del Comitato Regionale LND Calabria e alla Procura Federale per quanto di rispettiva competenza.
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