COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 23 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 85. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA AZZURRA PAUPISI – GARA POL. AZZURRA PAUPISI / DURAZZANO DEL 3.01.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 23 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 85. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA AZZURRA PAUPISI – GARA POL. AZZURRA PAUPISI / DURAZZANO DEL 3.01.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentita, nella riunione del 9.03.2015, in quarta convocazione, nella persona del suo delegato, la società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 13.04.2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; preso atto dell’assenza della società, riconvocata nell’odierna riunione (del 20.04.2015); visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 9 gennaio 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, fino al 2.05.2015, a carico dell’allenatore, sig. Perrotta Nicola, perché “a fine gara, rivolgeva minacce all’arbitro e, all’esterno dell’impianto sportivo, fotografava la targa dell’autovettura dell’arbitro”. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Essa, nel proprio atto di impugnazione, ha sostenuto che tutto quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponda a verità. Per avvalorare il proprio assunto, ha affermato, ma senza fornirne prova, che nel proprio referto il direttore di gara aveva falsamente indicato che le docce non erogavano acqua calda, affermando che, invece, i calciatori avevano praticato la doccia calda, grazie all’impianto di riscaldamento, che era ben funzionante ed, oltretutto, unico. Il direttore di gara, in sede di audizione presso questo Collegio, si è riportato integralmente al proprio referto di gara ed ha ribadito che l’acqua della doccia dello spogliatoio arbitrale era fredda. Nella seduta odierna, la società, invitata per la lettura del verbale di udienza dell’arbitro, come già precisato in precedenza, non si è presentata. La circostanza è stata doverosamente richiamata da questo Collegio al fine di puntualizzare che, anche in ordine a questo aspetto di dettaglio, l’arbitro ha contraddetto l’assunto della reclamante, oltre a ribadire quanto da lui specificato nel proprio rapporto ufficiale. Di conseguenza, nel rispetto del consolidato principio giurisprudenziale sportivo, secondo il quale le refertazioni arbitrali e le successive dichiarazioni, in occasione delle audizioni, configurano fonte privilegiata di prova, nonché valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, in ordine alla vicenda in esame, questo Collegio giudica che la sanzione inflitta dal G.S.T. sia congrua ed equa, rispetto al comportamento dell’allenatore, sig. Perrotta Nicola. Quanto all’ammenda di euro 25,00, relativa alla mancanza d’acqua calda nello spogliatoio arbitrale, l’impugnazione è inammissibile, ai sensi della relativa normativa, anche a prescindere dal fatto che il direttore di gara ha, come innanzi precisato, confermato la circostanza. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. Azzurra Paupisi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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