COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 23 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 87. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL BONEA – GARA REAL BONEA / RINASCITA BONEA DEL 28.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 107 del 23 Aprile 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
87. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL BONEA – GARA REAL BONEA / RINASCITA BONEA DEL 28.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, in seconda convocazione, nella riunione del 13 aprile 2015, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; audito a chiarimenti, nella riunione del 13 aprile 2015, l’arbitro, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Benevento, n. 45 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 100,00; squalifica per quattro giornate di gara, a carico del calciatore De Lucia Nicola e, infine, a carico del calciatore Carbone Alessandro, la squalifica fino al 30 giugno 2017. Avverso la sola decisione della sanzione a carico del calciatore Carbone Alessandro, la società Real Bonea ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo. Preliminarmente, questo Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, non è consentito il contraddittorio, tra l’arbitro e gli eventuali suoi collaboratori ufficiali (assistenti) e le parti interessate, che era stato richiesto dalla società reclamante. Quanto al merito del ricorso, la tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, il direttore di gara, in sede di audizione presso questo Collegio, ha pienamente confermato quanto indicato nel supplemento di gara, di per sé già sufficientemente chiaro ed esaustivo. L’arbitro ha, inoltre, ribadito, nei dettagli, gli atti di violenza a suo carico. Deve precisarsi che la stessa società reclamante non ha negato il comportamento violento del proprio calciatore. Deve puntualizzarsi, al riguardo, che il calciatore in esame si è reso protagonista di reiterati atti violenti ai danni del direttore di gara, per cui, anche sotto il profilo della congruità e dell’equa commisurazione, la sanzione inflitta a suo carico dal Giudice di prime cure si appalesa coerente e conforme all’effettiva gravità del suo comportamento. Non si rilevano, pertanto, elementi nuovi tali, idonei a determinare la modifica della decisione del primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Bonea; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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