COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 11/tf – Procura Federale – Deferimento del calciatore Ion Portarescu per violazione dell’art. 1 bis c. 1 e 10 c. 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 11/tf – Procura Federale - Deferimento del calciatore Ion Portarescu per violazione dell'art. 1 bis c. 1 e 10 c. 2 CGS. Con atto del 19 febbraio 2015 la Procura federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale - il Signor Ion Portarescu, calciatore di nazionalità moldava, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la società A.S.D. Carasco 08, senza averne titolo come descritto nell’atto di deferimento richiamato. Nei termini consentiti dalla normativa processuale, la parte non ha fatto pervenire alcuna memoria. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Ion Portarescu. Nessuno è comparso per la parte deferita. La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura federale, oltre al comportamento della parte deferita che non ha ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Risulta dalla documentazione allegata all’atto di deferimento della Procura federale che il calciatore Ion Portarescu ha dichiarato, come da dichiarazione allegata alla richiesta di tesseramento, di "non essere stato mai tesserato per società estere". Invece, dal fax del 21.11.2014 della Federazione calcistica Moldava si evince che, al contrario, il calciatore deferito è stato tesserato per il club "Voran SS" alla stessa federazione regolarmente affiliato. Tutto ciò considerato, si deve ritenere che, così come affermato dalla Procura federale, la richiesta di tesseramento in esame basata su dichiarazione mendace abbia comportato la violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, ascrivibile al calciatore Ion Portarescu. Il Tribunale Federale Territoriale, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al signor Ion Portarescu la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro) differendone la data di decorrenza dal momento in cui il calciatore contraesse un regolare tesseramento. Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alla parte deferita.
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