COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 23/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del calciatore minore BERGAMASCHINI ANDREA, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale sigg.ri Alberto Bergamaschini e Cynthia Campanella – Camp. Juniores Reg. Gir. BF Gara del 28.03.2015 tra Excelsior ASD / Real QCM 2003C.U. n. 55 del CRL datato 02.04.2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 23/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo in proprio del calciatore minore BERGAMASCHINI ANDREA, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale sigg.ri Alberto Bergamaschini e Cynthia Campanella – Camp. Juniores Reg. Gir. BF
Gara del 28.03.2015 tra Excelsior ASD / Real QCM 2003C.U. n. 55 del CRL datato 02.04.2015
Il minore BERGAMASCHINI ANDREA, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che lo ha squalificato per 6 gare, lamentando come non risultino veritiere le circostanze addebitategli.La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : come si evince dal dettagliato referto arbitrale – che si rammenta essere fonte privilegiata di prova – a fine gara il calciatore BERGAMASCHINI Andrea (capitano della squadra) veniva espulso poiché reagiva allo sputo ricevuto da un calciatore avversario, pronunciando frase discriminatoria verso quest’ultimo.Alla luce del grave fatto sopra esposto nonchè della categoria di appartenenza del giovane calciatore, tenuto altresì conto della provocazione ricevuta, questa Corte ritiene assolutamente congrua e giusta la sanzione inflitta dal GS.Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTAil reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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