COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 23/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. POLISPORTIVA SAN BIAGIO Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 29.03.2015 tra San Bernardo / San Biagio C.U. n. 38 della Delegazione di Lodi datato 02.04.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 23/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. POLISPORTIVA SAN BIAGIO Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 29.03.2015 tra San Bernardo / San Biagio C.U. n. 38 della Delegazione di Lodi datato 02.04.2015 La società A.S.D. POLISPORTIVA SAN BIAGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore MURTAS Luca sino al 30.06.2015, chiedendo una riduzione della squalifica in quanto il proprio tesserato sarebbe stato provocato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : come si evince dal dettagliato referto arbitrale – che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - il calciatore MURTAS Luca, a fine gara, colpiva con un calcio violento l’assistente di parte della società San Bernardo, mettendogli le mani al collo e spingendolo sempre con violenza verso la recinzione metallica. Inoltre tentava di colpirlo con un pugno senza riuscire nell’intento e, separato a forza dai compagni, tentava altresì di colpire con calci gli avversari, insultando ancora l’assistente. Alla luce dei fatti sopra esposti, la sanzione inflitta dal GS appare certamente congrua in relazione al grave, violento e reiterato comportamento tenuto dal giocatore. Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTAil reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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