COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 23/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 26.03.2015 a carico di:
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 23/04/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 26.03.2015 a carico di:
1. GRANDI Simone, calciatore della CSC RONCADELLE CALCIO, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 22, comma 6, del CGS, per aver partecipato alla gara CSC RONCADELLE CALCIO/VIRTUS RONDINELLE del 24.8.2014 in posizione irregolare;
2. PELOSI Luca, calciatore della CSC RONCADELLE CALCIO, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 22, comma 6, del CGS, per aver sottoscritto la distinta della squadra CSC RONCADELLE CALCIO, nella quale era inserito il nominativo del calciatore, GRANDI Simone, nonostante quest'ultimo fosse in posizione irregolare.
3. PIZZINI Marco, Presidente della CSC RONCADELLE CALCIO, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 22, comma 6, del CGS, per non aver impedito la partecipazione del calciatore alla gara in posizione irregolare;
4. CSC RONCADELLE CALCIO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.Il Tribunale Federale Territoriale del CRL,
- preso atto che è comparso avanti Questo Tribunale il Presidente della CSC RONCADELLE, sostenendo che si è trattato di un semplice errore commesso dalla società in merito alla verifica dei residui di squalifica da scontare nella stagione successiva;
- rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni
1. a carico di GRANDI Simone, tre giornate di squalifica;
2. a carico di PELOSI Luca, due giornate di squalifica;
3. a carico di PIZZINI Marco, due mesi di inibizione;
4. a carico della CSC RONCADELLE Euro 600,00 di ammenda.
OSSERVA
La circostanza oggetto del deferimento appare pacifica in quanto effettivamente il calciatore Grandi Simone ha partecipato alla gara, CSC RONCADELLE CALCIO/VIRTUS RONDINELLE, del 24.8.2014 in posizione irregolare.Tale comportamento integra la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 22, comma 6, del CGS da parte del calciatore, GRANDI e del capitano PELOSI; il primo per aver parte4cipato alla gara in posizione irregolare, il secondo per aver sottoscritto la distinta nella quale era presente il nominativo del GRANDI nonostante fosse in posizione irregolare.Merita di essere assolto il Presidente della CSC RONCADELLE CALCIO in quanto il soggetto deputato a verificare la posizione dei calciatori non è il Presidente, bensì il dirigente e/o calciatore che sottoscrive la distinta.La società risponde a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati PQM il Tribunale Federale Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 22, comma 6, del CGS da parte dei calciatori, GRANDI Simone e PELOSI Luca, e la violazione dell'art. art 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva della società CSC RONCADELLE CALCIO COMMINA a GRANDI Simone e PELOSI Luca, una giornata di squalifica ed alla società CSC RONCADELLE CALCIO, Euro 200,00 di ammenda ed
ASSOLVE
il Presidente, CSC RONCADELLE CALCIO, sig. PIZZINI Marco. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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