COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 21/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANDIMELETO/CAMERANO CALCIO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 10.12.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 164 del 21/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANDIMELETO/CAMERANO CALCIO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 85 del 10.12.2014)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, d’ufficio, all’esito degli accertamenti compiuti dalla Procura federale della FIGC su richiesta dello stesso giudicante, applicava:
- alla reclamante la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara Piandimeleto/Camerano Calcio disputata il 15 novembre 2014 e terminata con il punteggio di 2 a 0, causa posizione irregolare del calciatore Seck Mouhamed Toulba, il quale avrebbe preso parte all’incontro malgrado non fosse regolarmente tesserato per il Piandimeleto;
- allo stesso calciatore Seck Mouhamed Toulba la squalifica per una gara;
- al sig. Sebastiani Luca, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, l’inibizione fino al 7 gennaio 2015. L’A.C.D. Piandimeleto ha ritualmente appellato tale decisione, deducendone l’erroneità e chiedendo, pertanto, l’annullamento e/o la revoca di tutti i provvedimenti impugnati; in subordine, ha chiesto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale federale nazionale - sezione tesseramenti - per accertare la durata del tesseramento del calciatore in questione, richiesto in data 30 settembre 2013. Questa Corte, in accoglimento della subordinata, ritenutane la pregiudizialità, richiedeva al competente Tribunale federale nazionale - Sezione tesseramenti - il giudizio di merito onde accertare la regolarità del tesseramento del calciatore Seck Mouhamed Toulba in favore dell’A.C.D. Piandimeleto alla data della gara in esame. Con delibera pubblicata in data 17 febbraio 2015 sul Com. Uff. FIGC n. 4/TFN il Tribunale federale nazionale - Sezione tesseramenti - dichiarava “che la posizione di tesseramento del calciatore Seck Mouhamed Toulba in favore della società ACD Piandimeleto risulta essere inesistente nel periodo compreso tra il primo luglio ed il 23 novembre 2015”. Tale decisione, impugnata dall’ACD Piandimeleto con ricorso alla Corte federale d’Appello, diveniva definitiva a seguito del rigetto di detto gravame come da decisione pubblicata dalla FIGC sul Com. Uff. n. 43/CFA in data 14 aprile 2015.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
• visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• viste le decisioni degli Organi federali sopra richiamate;
• rilevato che il calciatore Seck Mouhamed Toulba non era regolarmente tesserato in favore della reclamante alla data della gara in esame, alla quale, pertanto, lo stesso ha preso parte in posizione irregolare per difetto di tesseramento;
• visto l’art. 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Piandimeleto e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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