COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale c) Deferimenti della Procura Federale nei confronti dei signori AREZZI Alessio, CONTARESE Marco calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la società POL. TEAM, del signor BERTOLINO Giuseppe, Presidente della società POL. TEAM e della Società medesima per rispondere i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 C.G.S in riferimento al C.U. n.89 LND 13-14 pubblicato il 7.10.2013 punto 2, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale c) Deferimenti della Procura Federale nei confronti dei signori AREZZI Alessio, CONTARESE Marco calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la società POL. TEAM, del signor BERTOLINO Giuseppe, Presidente della società POL. TEAM e della Società medesima per rispondere i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 C.G.S in riferimento al C.U. n.89 LND 13-14 pubblicato il 7.10.2013 punto 2, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Con atto del 2.12.2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. AREZZI Alessio per avere svolto attività di tecnico a favore della prima squadra della società Polisportiva TEAM nel corso di 6 incontri ufficiali (stagione sportiva 2013/2014) avendo consentito e accettato che il suo nominativo fosse indebitamente iscritto nelle relative distinte di gara alla voce allenatore, il tutto in assenza di alcun titolo al riguardo sia in ragione dell'abilitazione al settore tecnico ma anche in relazione allo speciale titolo abilitativo per “allenatore dilettante” e, comunque, in assenza di alcuna deroga da parte degli Organi preposti al rilascio; il sig. BERTOLINO Giuseppe per aver consentito e, comunque, non impedito all'AREZZI di svolgere attività di allenatore a favore della prima squadra della Polisportiva TEAM in assenza di titolo abilitativo; la società POL. TEAM per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nell’illecito addebitato al proprio Presidente e al proprio tesserato. Con successivo atto del 18.12.2014, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. CONTARESE Marco per aver tenuto la medesima condotta sopra addebitata all'AREZZI nel corso di 8 incontri ufficiali (stagione sportiva 2013/2014); il Presidente BERTOLINO e la società POL. TEAM rispettivamente per la medesima condotta ed ai medesimi titoli di responsabilità addebitati nel precedente atto, in questo caso in riferimento al CONTARESE. Entrambi i procedimenti traggono origine da un esposto inviato in data 29.3,2014 alla Procura Federale dal Presidente del Gruppo Provinciale AIAC Novara e VCO, sig. Stefano BENEDETTI, con cui si segnalava, tra l'altro e per quanto qui rileva, che il sig. AREZZI Alessio, nella stagione sportiva in corso, aveva esercitato, in assenza di abilitazione, l'attività di allenatore per due diverse società: la OLIMPIA S. AGABIO e la POL. TEAM e che tale ultima Società, prima dell'AREZZI, aveva impiegato, quale allenatore della prima squadra, il calciatore CONTARESE Marco, anch'egli privo di abilitazione. Veniva disposta una prima indagine a carico dell'AREZZI, in cui venivano sentiti l'interessato ed il Presidente dell'OLIMPIA S. AGABIO ed acquisita la documentazione utile all'accertamento dei fatti come ipotizzati nell'atto di deferimento. Una successiva indagine a carico del CONTARESE, in cui veniva sentito nuovamente l'AREZZI ed era acquisita ulteriore documentazione, conduceva al deferimento del CONTARESE. Nella seduta del 20.2.2015, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale, i sig.ri AREZZI, CONTARESE e BERTOLINO, quest'ultimo in proprio e quale Presidente della POL. TEAM. Preliminarmente il Presidente disponeva la riunione dei due procedimenti ed avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S . Venivano, dunque, formalizzati accordi con il rappresentante della Procura Federale per l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 80 a carico del sig. BERTOLINO, inibizione per giorni 60 a carico del sig. CONTARESE, ammenda per € 650,00 a carico della società POL. TEAM. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva altresì l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre a carico del sig. AREZZI, il quale, dopo aver confermato quanto dichiarato al Procuratore Federale delegato alle indagini, ribadiva di essere andato al POL. TEAM come giocatore, di essersi infortunato quasi subito, escludeva di aver mai chiesto o saputo di essere incluso in distinta quale dirigente ed affermava di essersi molto arrabbiato una volta appresa la notizia. Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso. In allegato ad e mail del 19.3.2015, la Procura Federale inoltrava nota della Procura Generale dello Sport in cui si esprimeva il “nulla osserva” in merito agli accordi di cui sopra. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda le posizioni per cui è intervenuto l'accordo tra le parti, le sanzioni ridotte per la scelta della procedura speciale appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e pertanto vanno omologate. Per quanto riguarda il sig. AREZZI, ne deve essere affermata la piena responsabilità in ordine ai fatti per cui è stato incolpato. E' appena il caso di ricordare che la vigente normativa sportiva esige che l'attività di allenatore sia svolta esclusivamente da chi è in possesso di conoscenze e requisiti che vengono verificati dagli Organi a ciò preposti dalla FIGC. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TECNICO, SENZA CHE DETTE VERIFICHE SIANO STATE COMPIUTE, costituisce una palese violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza previsti dall'art. 1 (ora 1 bis) CGS e, pertanto ai fini del presente procedimento, oggetto di prova non è tanto se l'incolpato fosse consapevole o meno dalla sua inclusione in distinta in qualità di allenatore della POL. TEAM, quanto se egli abbia o meno svolto, in concreto, tali funzioni a favore della prima squadra. Il sig. AREZZI era stato segnalato per aver “abusivamente” assunto il ruolo di allenatore per due diverse società. Relativamente all'OLIMPIA S.AGABIO, pur in presenza di circostanze molto equivoche quali la costante presenza in panchina in qualità di dirigente, sostituzioni solo comunicate all'arbitro ma – a suo dire - decise dai giocatori in regime di “autogestione”, partecipazione costante agli allenamenti come dirigente (cfr dichiarazioni rese dal Presidente Sig. MIRABELLI), essendo formalmente incluso in distinta quale allenatore un altro soggetto, il Procuratore Federale non ha ritenuto raggiunta la prova certa di esercizio in concreto delle funzioni di tecnico. In altre parole, in presenza di una veste formale idonea a rendere possibile una diversa rappresentazione della realtà, non è stato disposto il deferimento. Viceversa, nel caso di specie, la sua inclusione in distinta per sei gare come allenatore costituisce piena prova dell'effettivo svolgimento di tale attività a favore della POL. TEAM da parte dell'AREZZI. Poco importa che il deferito non fosse consapevole di tale inserimento, ciò che conta è che, tesserato come calciatore proprio perchè come dirigente non avrebbe potuto essere trasferito da una società all'altra in corso di stagione, solamente ove indicato in distinta come allenatore avrebbe potuto, durante la gara svolgere attività di tecnico. Il fatto si presenta taluni aspetti di gravità, sia perchè all'epoca dei fatti il sig. AREZZI frequentava i corsi di allenatore dilettante (titolo poi conseguito il 30.6.2014) e quindi era perfettamente consapevole dei divieti vigenti, sia perchè davanti a questo Tribunale ha insistito parecchio sulla propria buona fede. Tuttavia, avuto riguardo alla breve durata della condotta illecita ed ai normali parametri adottati da questo Tribunale, appare equo contenere la sanzioni nell'entità prospettata dal Procuratore Federale e pertanto applicare all'incolpato la sanzione dell'inibizione per mesi tre. P. Q. M. Il Tribunale Federale, visto l'accordo intercorso tra le parti, applica al sig. CONTARESE Marco la sanzione dell'inibizione per giorni 40; al sig. BERTOLINO Giuseppe la sanzione dell’inibizione per giorni 80 ed alla società POL. TEAM la sanzione dell’ammenda per € 650,00 (seicentocinquanta0). dichiara il sig. AREZZI Alessio responsabile della violazione ascritta e per l'effetto infligge al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre.
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