COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale c) Deferimenti della Procura Federale nei confronti dei signori AREZZI Alessio, CONTARESE Marco calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la società POL. TEAM, del signor BERTOLINO Giuseppe, Presidente della società POL. TEAM e della Società medesima per rispondere i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 C.G.S in riferimento al C.U. n.89 LND 13-14 pubblicato il 7.10.2013 punto 2, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
c) Deferimenti della Procura Federale nei confronti dei signori AREZZI Alessio, CONTARESE
Marco calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la società POL. TEAM, del signor
BERTOLINO Giuseppe, Presidente della società POL. TEAM e della Società medesima per
rispondere i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 C.G.S in riferimento al
C.U. n.89 LND 13-14 pubblicato il 7.10.2013 punto 2, la Società per rispondere della
violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
Con atto del 2.12.2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig.
AREZZI Alessio per avere svolto attività di tecnico a favore della prima squadra della società
Polisportiva TEAM nel corso di 6 incontri ufficiali (stagione sportiva 2013/2014) avendo consentito e
accettato che il suo nominativo fosse indebitamente iscritto nelle relative distinte di gara alla voce
allenatore, il tutto in assenza di alcun titolo al riguardo sia in ragione dell'abilitazione al settore
tecnico ma anche in relazione allo speciale titolo abilitativo per “allenatore dilettante” e, comunque,
in assenza di alcuna deroga da parte degli Organi preposti al rilascio; il sig. BERTOLINO Giuseppe
per aver consentito e, comunque, non impedito all'AREZZI di svolgere attività di allenatore a favore
della prima squadra della Polisportiva TEAM in assenza di titolo abilitativo; la società POL. TEAM
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nell’illecito addebitato al proprio
Presidente e al proprio tesserato.
Con successivo atto del 18.12.2014, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale
Federale il sig. CONTARESE Marco per aver tenuto la medesima condotta sopra addebitata
all'AREZZI nel corso di 8 incontri ufficiali (stagione sportiva 2013/2014); il Presidente BERTOLINO e la società POL. TEAM rispettivamente per la medesima condotta ed ai medesimi titoli di
responsabilità addebitati nel precedente atto, in questo caso in riferimento al CONTARESE.
Entrambi i procedimenti traggono origine da un esposto inviato in data 29.3,2014 alla Procura
Federale dal Presidente del Gruppo Provinciale AIAC Novara e VCO, sig. Stefano BENEDETTI, con
cui si segnalava, tra l'altro e per quanto qui rileva, che il sig. AREZZI Alessio, nella stagione
sportiva in corso, aveva esercitato, in assenza di abilitazione, l'attività di allenatore per due diverse
società: la OLIMPIA S. AGABIO e la POL. TEAM e che tale ultima Società, prima dell'AREZZI,
aveva impiegato, quale allenatore della prima squadra, il calciatore CONTARESE Marco, anch'egli
privo di abilitazione.
Veniva disposta una prima indagine a carico dell'AREZZI, in cui venivano sentiti l'interessato ed il
Presidente dell'OLIMPIA S. AGABIO ed acquisita la documentazione utile all'accertamento dei fatti
come ipotizzati nell'atto di deferimento. Una successiva indagine a carico del CONTARESE, in cui
veniva sentito nuovamente l'AREZZI ed era acquisita ulteriore documentazione, conduceva al
deferimento del CONTARESE.
Nella seduta del 20.2.2015, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in
rappresentanza della Procura Federale, i sig.ri AREZZI, CONTARESE e BERTOLINO, quest'ultimo
in proprio e quale Presidente della POL. TEAM.
Preliminarmente il Presidente disponeva la riunione dei due procedimenti ed avvertiva le parti
presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23
C.G.S . Venivano, dunque, formalizzati accordi con il rappresentante della Procura Federale per
l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 80 a carico del sig. BERTOLINO,
inibizione per giorni 60 a carico del sig. CONTARESE, ammenda per € 650,00 a carico della società
POL. TEAM.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva altresì l’applicazione della sanzione
dell’inibizione per mesi tre a carico del sig. AREZZI, il quale, dopo aver confermato quanto
dichiarato al Procuratore Federale delegato alle indagini, ribadiva di essere andato al POL. TEAM
come giocatore, di essersi infortunato quasi subito, escludeva di aver mai chiesto o saputo di
essere incluso in distinta quale dirigente ed affermava di essersi molto arrabbiato una volta appresa la notizia.
Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al
decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore
generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo
stesso.
In allegato ad e mail del 19.3.2015, la Procura Federale inoltrava nota della Procura Generale dello
Sport in cui si esprimeva il “nulla osserva” in merito agli accordi di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda le posizioni per cui è intervenuto l'accordo tra le parti, le sanzioni ridotte per la
scelta della procedura speciale appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di
deferimento e pertanto vanno omologate.
Per quanto riguarda il sig. AREZZI, ne deve essere affermata la piena responsabilità in ordine ai
fatti per cui è stato incolpato.
E' appena il caso di ricordare che la vigente normativa sportiva esige che l'attività di allenatore sia
svolta esclusivamente da chi è in possesso di conoscenze e requisiti che vengono verificati dagli
Organi a ciò preposti dalla FIGC. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TECNICO, SENZA CHE
DETTE VERIFICHE SIANO STATE COMPIUTE, costituisce una palese violazione dei doveri di
lealtà, probità e correttezza previsti dall'art. 1 (ora 1 bis) CGS e, pertanto ai fini del presente
procedimento, oggetto di prova non è tanto se l'incolpato fosse consapevole o meno dalla sua
inclusione in distinta in qualità di allenatore della POL. TEAM, quanto se egli abbia o meno svolto, in
concreto, tali funzioni a favore della prima squadra.
Il sig. AREZZI era stato segnalato per aver “abusivamente” assunto il ruolo di allenatore per due
diverse società.
Relativamente all'OLIMPIA S.AGABIO, pur in presenza di circostanze molto equivoche quali la
costante presenza in panchina in qualità di dirigente, sostituzioni solo comunicate all'arbitro ma – a
suo dire - decise dai giocatori in regime di “autogestione”, partecipazione costante agli allenamenti
come dirigente (cfr dichiarazioni rese dal Presidente Sig. MIRABELLI), essendo formalmente
incluso in distinta quale allenatore un altro soggetto, il Procuratore Federale non ha ritenuto
raggiunta la prova certa di esercizio in concreto delle funzioni di tecnico. In altre parole, in presenza
di una veste formale idonea a rendere possibile una diversa rappresentazione della realtà, non è
stato disposto il deferimento.
Viceversa, nel caso di specie, la sua inclusione in distinta per sei gare come allenatore costituisce
piena prova dell'effettivo svolgimento di tale attività a favore della POL. TEAM da parte dell'AREZZI.
Poco importa che il deferito non fosse consapevole di tale inserimento, ciò che conta è che,
tesserato come calciatore proprio perchè come dirigente non avrebbe potuto essere trasferito da
una società all'altra in corso di stagione, solamente ove indicato in distinta come allenatore avrebbe
potuto, durante la gara svolgere attività di tecnico.
Il fatto si presenta taluni aspetti di gravità, sia perchè all'epoca dei fatti il sig. AREZZI frequentava i
corsi di allenatore dilettante (titolo poi conseguito il 30.6.2014) e quindi era perfettamente
consapevole dei divieti vigenti, sia perchè davanti a questo Tribunale ha insistito parecchio sulla
propria buona fede.
Tuttavia, avuto riguardo alla breve durata della condotta illecita ed ai normali parametri adottati da
questo Tribunale, appare equo contenere la sanzioni nell'entità prospettata dal Procuratore
Federale e pertanto applicare all'incolpato la sanzione dell'inibizione per mesi tre.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale,
visto l'accordo intercorso tra le parti, applica al sig. CONTARESE Marco la sanzione
dell'inibizione per giorni 40; al sig. BERTOLINO Giuseppe la sanzione dell’inibizione per
giorni 80 ed alla società POL. TEAM la sanzione dell’ammenda per € 650,00
(seicentocinquanta 0).
dichiara il sig. AREZZI Alessio responsabile della violazione ascritta e per l'effetto infligge al
medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre.
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