COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 23 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S. VEGLIE del 22/3/2015 (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 23 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S. VEGLIE del 22/3/2015 (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - lette le controdeduzioni inviate dalla società .A.S.D. CAPO DI LEUCA; - rilevato che sulla base della documentazione acquisita al processo è risultato che MAIOLO Antonio Giuseppe è la stessa persona di MAIOLO Antonio; - rilevato altresì che sulla base della certificazione acquisita è risultato che MAIOLO Antonio (ovvero MAIOLO Antonio Giuseppe) risulta svincolato dal Comitato Regionale Lombardia in data 17/12/2012 e che sulla base della documentazione esistente presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia il suddetto calciatore risulta tesserato per la società A.S.D. CAPO DI LEUCA a far tempo dal 9/1/2015 per cui regolare si appalesa la posizione del calciatore MAIOLO Antonio Giuseppe, quindi legittimato a partecipare alla gara del 22/32015 contro la società A.S. VEGLIE - ritenuto pertanto che va condivisa e confermata la decisone del Giudice Sportivo P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S. VEGLIE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it