COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 23 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale SINNAI CALCIO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 16.04.2015. Gara Sinnai Calcio / Sestu del 12.04.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 23 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale SINNAI CALCIO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 16.04.2015. Gara Sinnai Calcio / Sestu del 12.04.2015. La società Sinnai Calcio con reclamo tempestivamente depositato, ha contestato il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Concas Gabriele è stato squalificato per tre gare in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frase ingiuriosa nei confronti del direttore di gara”.La società Sinnai Calcio, nel lamentare come nei fatti verificatisi che il colpo della palla sul braccio sia avvenuto nonostante il Concas abbia in tutti i modi tentato di ritirarlo sul corpo, contesta che il calciatore abbia rivolto direttamente all’arbitro frasi ingiuriose o irriguardose, ma che nell’abbandonare il terreno di gioco immediatamente dopo l’espulsione, abbia, invece, espresso un vibrato disappunto il quale, benchè eccessivo, è stato determinato per l’ingiustizia che riteneva di avere subito e per il fatto di avere lasciato i compagni di squadra in inferiorità numerica. La reclamante, quindi, nel ritenere eccessiva la sanzione inflitta, chiede la riforma della decisione e la riduzione della squalifica.La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti, le difese della reclamante e il referto arbitrale, ritenuto che la condotta del calciatore sia stata effettivamente determinata da un eccessivo nervosismo per essere stato espulso; ritenuto, altresì, che lo stesso comportamento si sia verificato nell’ambito di un singolo episodio; ritenuto ancora che la sanzione sia eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Concas Gabriele da tre a due gare, e dispone la restituzione della tassa.
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