COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 TFT 33 DEL 21 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 55/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SEBASTIANO SCATA’ (dirigente A.S.D. Giarratanese); Sig. GIOVAN BATTISTA CONTI (dirigente A.S.D. Nuova Niscemi); A.S.D. NUOVA NISCEMI; A.S.D. GIARRATANESE.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 TFT 33 DEL 21 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 55/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SEBASTIANO SCATA’ (dirigente A.S.D. Giarratanese); Sig. GIOVAN BATTISTA CONTI (dirigente A.S.D. Nuova Niscemi); A.S.D. NUOVA NISCEMI; A.S.D. GIARRATANESE. La Procura Federale con nota n. 6489/1117 pf13-14/MS/vdb del 24 febbraio 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate: a) Il Sig. Sebastiano Scatà, dirigente della A.S.D. Giarratanese, nel corso della stagione sportiva 2013 / 2014, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere giustificato la partecipazione del calciatore Lorenzo Piccitto alla gara Modicanese / Giarratanese, disputata il 05/05/2014, espulso in occasione della partita precedente, disputata il 28/04/2014, adducendo sia con una nota scritta che con le dichiarazioni rese durante l’audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale, che il direttore di gara Thabet Atef, al termine della partita, nel suo spogliatoio, alla presenza del dirigente della squadra avversaria, sig. Giovan Battista Conti, gli aveva detto di non tenere conto della espulsione comminata durante l’incontro al suo calciatore perché si era sbagliato, ma tali affermazioni venivano decisamente smentite dal predetto arbitro, il quale audito dallo stesso collaboratore, affermava di non avere fatto, assolutamente, alcun cenno a chicchessia, al termine della partita, nel proprio spogliatoio, delle espulsioni comminate da lui durante la gara. b) Il Sig. Giovan Battista Conti, dirigente della A.S.D. Nuova Niscemi, in carica durante la stagione sportiva 2013 / 2014 per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis comma 1 e 3 C.G.S., per avere giustificato, con una nota inviata, in data 22/05/2014 alla Delegazione Provinciale di Ragusa, ribadita nell’audizione resa il 18/01/2014 (rectius 18/011/2015) al collaboratore della Procura Federale, che il calciatore Salvatore Miseremini aveva partecipato alla gara del 05/05/2014 Nuova Niscemi / Piccoli Campioni, perché al termine della partita precedente Giarratanese/Nuova Niscemi disputata il 28/04/2014, il direttore di gara Thabet Atef, al termine della partita, alla presenza anche del dirigente della squadra avversaria, sig. Sebastiano Scatà, gli aveva detto di non tenere conto della espulsione comminata durante l’incontro al suo calciatore perché si era sbagliato, ma tale ammissione veniva decisamente smentita, nel corso dell’audizione dello stesso arbitro, il quale affermava di non avere fatto, assolutamente, alcun cenno a chicchessia, nello spogliatoio, in merito alle espulsioni da lui decretate durante la gara; ed inoltre, lo stesso sig. Giovan Battista Conti per non avere aderito, senza fornire alcuna giustificazione, alle due convocazioni disposte, a mezzo telegrammi, per essere audito dal collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C., per i giorni 21 e 28 ottobre 2014 e di avere chiesto, di essere ascoltato, soltanto al termine delle indagini. c) La società A.S.D. Nuova Niscemi per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti posti in essere dal dirigente sig. Giovan Battista Conti, tesserato per la A.S.D. Nuova Niscemi, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. della F.I.G.C. d) La società A.S.D. Giarratanese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal dirigente sig. Sebastiano Scatà, tesserato per la A.S.D. Giarratanese, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. della F.I.G.C. All’udienza dibattimentale del 14 aprile 2015 nessuno è comparso per le parti deferite, benché regolarmente convocate, né le stesse hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Sebastiano Scatà l’inibizione per mesi tre; b) per il Sig. Giovan Battista Conti l’inibizione per mesi quattro; c) per l’A.S.D. Nuova Niscemi l’ammenda di € 250,00; d) per l’A.S.D. Giarratanese l’ammenda di € 200,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti allegati al deferimento, il Tribunale Federale Territoriale ritiene ampiamente provati i fatti contestati alle parti deferite. In particolare risultano smentite dalle dichiarazioni del direttore di gara le comunicazioni sottoscritte dai dirigenti sopra indicati rispettivamente in data 21 e 22 maggio 2014, a mezzo delle quali giustificavano legittima l’utilizzazione dei propri tesserati, espulsi nel corso della gara Giarratanese/Nuova Niscemi del 18/04/2014, sostenendo, falsamente, che il direttore di gara aveva loro riferito di non tenere conto di dette espulsioni trattandosi di un errore e che non ne avrebbe fatto menzione nel referto di gara. Per ciò che attiene il solo sig. Giovan Battista Conti, risulta altresì provato che lo stesso benché fosse stato regolarmente convocato dal collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, nei giorni del 21 e 28 ottobre 2014, non si presentava né adduceva alcuna legittima giustificazione. In ragione di quanto sopra le parti deferite vanno ritenute responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto e pertanto devono soggiacere alle sanzioni che si ritiene equo determinare nella misura indicata dalla Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: al sig. Sebastiano Scatà, mesi tre di inibizione; al sig. Giovan Battista Conti, mesi quattro di inibizione; alla A.S.D. Giarratanese, ammenda di 200,00 (duecento/00); alla A.S.D. Nuova Niscemi, ammenda di 250,00 (duecentocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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