COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 TFT 33 DEL 21 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 580/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.P.D. AC Novara 1965 (matr. 921608) Sig. Calabrese Michele (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 TFT 33 DEL 21 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 580/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.P.D. AC Novara 1965 (matr. 921608) Sig. Calabrese Michele (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 16/02/2015 prot. 11.814 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita; Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, applica: l’ammenda di € 760,00 a carico della A.P.D. AC Novara 1965 (matr. 921608); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Calabrese Michele; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Alvesi Stefano, Baglione Claudio, Lombardo Giuseppe, Rizzo Davide, Bertolami Antonino, Catalfamo Salvatore, Catanese Alessandro, Catanese Danilo, Ferrara Enrico, Ferrara Tindaro, Porcino Fortunato, Porcino Salvatore, Salamone Carmelo, Trifiletti Giulio, Vaccaro Notte Antonio, Costantino Francesco, (tesserati APD AC Novara 1965); Alesci Fabio (oggi tesserato Pro Tonnarella ed all'epoca dei fatti APD AC Novara 1965); Gullo Carmelo (oggi tesserato ASD Furnari Portorosa ed all'epoca dei fatti APD AC Novara 1965); Trovato Domenico (oggi tesserato ASD Barcellona P.G. ed all'epoca dei fatti APD AC Novara 1965). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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