COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 506 CSAT 33 DEL 21 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 215/A S.S.D. CITTA’ DI SCORDIA (RG) – Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Francesco Bertolo – Campionato Eccellenza girone B – Gara Igea Virtus/Città di Scordia del 12/04/2015 – C.U. n. 494 del 15/04/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 506 CSAT 33 DEL 21 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 215/A S.S.D. CITTA’ DI SCORDIA (RG) - Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Francesco Bertolo - Campionato Eccellenza girone B - Gara Igea Virtus/Città di Scordia del 12/04/2015 - C.U. n. 494 del 15/04/2015. Con rituale e tempestivo appello la S.S.D. Città di Scordia chiede che la sanzione impugnata, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, venga rideterminata in termini più equi anche in relazione al fatto che il gesto posto in essere dal proprio tesserato in danno di un avversario non ha causato alcuna particolare conseguenza fisica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto atto si evince che al 48° del primo tempo il sig. Francesco Bertolo veniva espulso per avere colpito un avversario con una gomitata. Ciò posto, il reclamo può trovare parziale accoglimento, in quanto il gesto, seppur grave, non ha causato alcun danno fisico all’avversario ed il calciatore, peraltro, ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco una volta notificatagli l’espulsione. La Sanzione pertanto va rideterminata così come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone contenersi in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig, Francesco Bertolo. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it