COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 510 CSAT 34 DEL 23 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 218/A POL. PROMOSPORT BARCELLONA (ME) Avverso omologazione risultato gara. Campionato Giovanissimi Regionali – Gara Play out Nero Azzurra Club 100/Promosport Barcellona del 19/04/2015 – Comunicato Ufficiale n. 508/102 sgs del 21/04/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 510 CSAT 34 DEL 23 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 218/A POL. PROMOSPORT BARCELLONA (ME) Avverso omologazione risultato gara. Campionato Giovanissimi Regionali – Gara Play out Nero Azzurra Club 100/Promosport Barcellona del 19/04/2015 – Comunicato Ufficiale n. 508/102 sgs del 21/04/2015 La Pol. Promosport Barcellona ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, ritenendo che la gara non ha avuto regolare svolgimento in relazione alle gravi minacce poste in essere da alcuni sostenitori della Nero Azzurra Club 100 sia in danno del direttore di gara sia nei confronti dei propri tesserati. Detto comportamento, prosegue la reclamante, ha determinato un grave stato di disagio nei propri tesserati che li ha portati a non impegnarsi agonisticamente temendo più gravi conseguenze, così come il direttore di gara non avrebbe più adottato gli adeguati provvedimenti tecnici e disciplinari. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, chiede che le venga assegnata gara vinta per 3 – 0. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che il proposto appello è inammissibile non risultando allegata la ricevuta che attesta l'invio alla controparte dei motivi di gravame, in violazione del combinato disposto del comma 5 dell'art. 46 C.G.S. in relazione all'art. 33 comma 5 del medesimo codice. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo (€ 62,00).
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