COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara S. Banti Barberino – Zenith Audax Prato (1-0) del 28/03/2015. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.43 dell’1/3/2015 Delegazione Provinciale di Prato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara S. Banti Barberino – Zenith Audax Prato (1-0) del 28/03/2015. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.43 dell’1/3/2015 Delegazione Provinciale di Prato. Reclama la società S. Banti Barberino avverso la squalifica fino al 6/6/2015 inflitta da G.S. all’allenatore sig. Iorio Massimiliano.La società contesta la squalifica sostenendo un’errata individuazione della persona e chiede l’annullamento della sanzione.L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già scritto in prime cure.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.Dalla lettura del C.U. in oggetto si evince che la sanzione inflitta al sig. Iorio è priva di motivazione e ciò in aperta violazione di quanto sancito dall’art. 34 punto 2 del C.G.S.Il citato testo normativo, infatti, prevede che le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva devono essere motivate, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna deroga alla regola generale.Da quanto esposto quindi, la sanzione inflitta al sig. Iorio, essendo palesemente viziata di nullità, deve essere considerata tamquam non esset, con efficacia ex tunc. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara la nullità della sanzione inflitta al tesserato Iorio Massimiliano da parte del Giudice di Primo grado e dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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