LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208 DEL 17 Aprile 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI del 4 aprile 2015
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 208 DEL 17 Aprile 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI del 4 aprile 2015
Il Giudice sportivo, premesso che: con provvedimento del 7 aprile 2015 (CU 193), la Soc. Roma veniva sanzionata con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, in conseguenza del comportamento tenuto dai suoi sostenitori nel corso della gara Roma-Napoli del 4 aprile 2015; con nota pervenuta a questo Ufficio il 16 aprile, l’avv. Mauro Baldissoni, Direttore Generale dell’A.S. Roma, rilevava che nello stadio Olimpico, in occasione delle gare disputate della società giallo-rossa, non è previsto un unico settore denominato “Curva Sud” , ma tale zona dello stadio è divisa in due distinti settori, denominati “Curva Sud Centrale” e “Curva Sud Laterale”, per cui richiedeva fosse precisato a quale dei due settori in questione facesse riferimento il provvedimento sanzionatorio; questo Ufficio, con nota del 16 aprile, richiedeva al Procuratore federale di esperire in merito gli opportuni accertamenti il cui esito, pervenuto in data odierna, consente di ritenere inequivocabilmente che il settore denominato negli atti “Curva Sud” comprende in realtà due settori (Curva Sud Centrale e Curva Sud Laterale), strutturalmente divisi da barriere architettoniche e dotati di distinti ingressi; nella relazione integrativa, si precisa altresì che i comportamenti disciplinarmente rilevanti (esposizione di striscioni insultanti e cori espressivi di discriminazione territoriale) sono riferibili esclusivamente a sostenitori collocati nel settore denominato “Curva Sud Centrale”; P.Q.M. a precisazione di quanto disposto con il provvedimento datato 7 aprile 2015 (CU 193), delibera di sanzionare la soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud Centrale” privo di spettatori.
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