COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 29.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. ALFANO CANEIRO JOAO MATHEUS, sig. VISONE CLAUDIO, dirigente A.S.D. Eagles Sassuolo e A.S.D. EAGLES SASSUOLO – Calcio a 5 Con nota 11.3.2015 n. 7190-286,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 29.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. ALFANO CANEIRO JOAO MATHEUS, sig. VISONE CLAUDIO, dirigente A.S.D. Eagles Sassuolo e A.S.D. EAGLES SASSUOLO - Calcio a 5 Con nota 11.3.2015 n. 7190-286, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. ALFANO CANEIRO JOAO MATHEUS, della violazione dell’art. 1 bis, commI 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61,comma 6, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva , per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D.Eagles Sassuolo in data 16.11.2014, la gara di C 5 Juniores Baraccaluga – Eagles Sassuolo, senza averne titolo, in quanto non tesserato per quest’ultima società; - il sig. ViSONE MARIO, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Eagles Sassuolo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61, comma 5, delle N.O.I.F., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, per avere sottoscritto, in occasione della gara di Calcio a 5 Juniores Baraccaluga-Eagles Sassuolo del 16.11.2014, la distinta ufficiale, consegnata all’arbitro, della Società A.S.D. Eagles Sassuolo, nella quale risulta inserito, nonostante privo di tesseramento il calc. Alfano Carnerio Joao Matheus, nato il 26.6.1996; - la società A.S.D. EAGLES SASSUOLO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente accompagnatore e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., nonché per aver beneficiato della partecipazione in una gara di campionato di un calciatore privo di tesseramento. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : la squalifica per 1 giornata di gare per il calc. ALFANO CANEIRO JOAO MATHEUS, la inibizione per mesi 1 del sig. VISONE MARIO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva nel Campionato Regionale Juniores, per l'A.S.D. EAGLES SASSUOLO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere : al calc. ALFANO CANEIRO JOAO MATHEUS la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. VISONE MARIO la inibizione per mesi 1, all'A.S.D. EAGLES SASSUOLO l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016, nel Campionato Regionale Juniores. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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