COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 214 DEL 31 MARZO 2015 GARA: SANT’ELIA FIUMERAPIDO – PRIVERNO CALCIO DEL 1.3.2015 (Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 214 DEL 31 MARZO 2015 GARA: SANT’ELIA FIUMERAPIDO – PRIVERNO CALCIO DEL 1.3.2015 (Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione della decisione di prime cure del Giudice Sportivo che ha convalidato il risultato della gara in epigrafe, assumendo che il calciatore della squadra avversaria Benali Zinelabidin era sotto inchiesta della Procura Federale e che sarebbe stato squalificato il 4.3.15 con il C.U. n. 183 e pertanto, cautelativamente, non doveva poter prendere parte all’incontro; sentita la società reclamante; esaminati gli atti ufficiali di gara e quelli del fascicolo di primo grado; considerato che il giocatore Benali Zinelabidin ha partecipato regolarmente alla gara per cui è stato proposto gravame, poiché il provvedimento di squalifica è successivo alla data della disputa dell’incontro, e che quindi la decisione di primo grado è corretta e scevra da vizi e, pertanto, deve essere confermata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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