COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PROCALCIO FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 CARICO DEL CALCIATORE SAVELLONI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 23 MARZO 2015 GARA: PROCALCIO FERENTINO – PONTINIA DEL 14.3.2015 (Campionato Juniores Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PROCALCIO FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 CARICO DEL CALCIATORE SAVELLONI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 23 MARZO 2015 GARA: PROCALCIO FERENTINO - PONTINIA DEL 14.3.2015 (Campionato Juniores Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore Savelloni Riccardo, assumendo che il proprio tesserato aveva un’inopportuna reazione istintiva dovuta al ritorno in campo dopo lungo infortunio, scusandosi per la condotta tenuta e precisando che comunque il giocatore non tentava di colpire l’arbitro; sentita la società reclamante; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il gravissimo comportamento – ingiurioso, minaccioso e violento – del calciatore Savelloni Riccardo; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore Savelloni Riccardo è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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