COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA PISANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 88/C5 DEL 27 MARZO 2015 GARA: AURELIO 2004 – LA PISANA DEL 21-2-2015 (Campionato C5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA PISANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 88/C5 DEL 27 MARZO 2015 GARA: AURELIO 2004 – LA PISANA DEL 21-2-2015 (Campionato C5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015 La Società La Pisana con il presente ricorso contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado e ne chiede l’annullamento ed il riparino del risultato sportivo acquisito sul campo. A sostegno di quanto sopra ritiene la reclamante non applicabile nel caso in esame, il contenuto di questo dispositivo sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2014, in quanto il calciatore Mirko Porcelli doveva essere ritenuto un giocatore a tutti gli effetti infortunato e quindi impossibilitato a restare sul terreno di giuoco, e che pertanto il limite di partecipazione dei calciatori i n relazione all’età doveva essere superato in quanto la norma stessa stabilisce che “ non c’è obbligo di rispettare tale limite nei casi di espulsione dal campo e di infortunio”. Questa Corte Sportiva di Appello ha preliminarmente esaminato il contenuto del referto dell’arbitro, il quale precisa di aver verificato prima dell’inizio della gara che il calciatore n. 6 della Società La Pisana fosse effettivamente il Porcelli Mirko, contestando però che lo stesso non ha partecipato all’incontro e che presenti sul terreno di giuoco essendo quindi soltanto 11 giocatori e non 12, come riportato sulla distinta di gara. Appare quindi evidente a questa Corte che al di là di tutte le motivazioni di salute indicate, per cui il calciatore in questione non era in grado di partecipare all’incontro e che, pur essendo stato regolarmente identificato dall’arbitro prima dell’inizio della gara, non vi ha però preso parte, come riportato dall’arbitro stesso nel proprio rapporto. A questo punto si è dell’avviso che la Società La Pisana ha disatteso il contenuto della citata norma fissata sul c.u. n. 1, in quanto avrebbe dovuto mettere a disposizione due calciatori in “ età di lega” e non uno soltanto, in quanto il Porcelli, non può essere stato considerato come calciatore espulso o infortunato, non avendo preso parte all’incontro oggetto del presente reclamo. Ciò detto, questa Corte DELIBERA di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata
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