COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15-5-2015 CARICO DELLA CALCIATRICE BENEDETTI ALESSANDRA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 66/SGS DEL 19 MARZO 2015 GARA: ROMA SOCCER SCHOOL – RES ROMA DEL 14-3-2015 (Campionato Giovanissimi Provinciali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15-5-2015 CARICO DELLA CALCIATRICE BENEDETTI ALESSANDRA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 66/SGS DEL 19 MARZO 2015 GARA: ROMA SOCCER SCHOOL – RES ROMA DEL 14-3-2015 (Campionato Giovanissimi Provinciali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015 La Società Res Roma, con il presente ricorso, chiede una rivisitazione della squalifica alla calciatrice Benedetti Alessandra, sostenendo che l’episodio evidenziato dall’arbitro nel proprio rapporto, non sia rispondente al reale avvicendamento dei fatti. Il portiere, dopo aver subito una rete, indirizzava il pallone al centro del campo, e l’arbitro che si trovava di spalle veniva raggiunto dal pallone ad una gamba e voltandosi attribuiva il gesto alla calciatrice che le si trovava vicino Benedetti Alessandra, la quale protestava la sua innocenza. L’arbitro, convocato, per essendo audito per il giorno 16/4/2015, non è stato in grado, per motivi personali, di essere presente. Questa Corte Sportiva di Appello, considerata l’urgenza di dover provvedere in merito, ha esaminato con particolare attenzione il caso e si è resa conto che, al di là delle considerazioni esposte dalla ricorrente, la sanzione inflitta alla Benedetti possa essere lievemente ridimensionata, tenuto conto che il gesto, attribuito dall’arbitro alla calciatrice in questione, non ha prodotto significativi danni fisici alla persona dell’arbitro che tra l’altro il gesto stesso possa configurarsi non volontario. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento, riducendo la squalifica della calciatrice Benedetti Alessandra al 30/04/2015. La tassa reclamo va restituita.
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