COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GUIDONIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 29-5-2015 A CARICO DEL DIRIGENTE BENVENUTO MARIO, SQUALIFICA FINO AL 1/5/2015 A CARICO DEL DIRIGENTE BENVENUTO SILVESTRO, SQUALIFICA FINO AL 17/4/2015 AL MASSAGGIATORE ADELCHI FABIO E ALL’ASSISTENTE ARBITRO FERRI ANTONIO, SQUALIFICA FINO AL 15/5/2015 AL CALCIATORE AVINO PIER LUIGI, SQUALIFICA PER 3 GARE AI CALCIATORI CECCONI COSTANTINO, COSSU MARCO E AIELLO CRISTIAN E SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALCIATORE LUCCI DANIELE E L’AMMENDA DI € 50,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 26 MARZO 2015 GARA: SPORTING GUIDONIA – TIRRENO DEL 22-3-2015 (Campionato Prima Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GUIDONIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 29-5-2015 A CARICO DEL DIRIGENTE BENVENUTO MARIO, SQUALIFICA FINO AL 1/5/2015 A CARICO DEL DIRIGENTE BENVENUTO SILVESTRO, SQUALIFICA FINO AL 17/4/2015 AL MASSAGGIATORE ADELCHI FABIO E ALL’ASSISTENTE ARBITRO FERRI ANTONIO, SQUALIFICA FINO AL 15/5/2015 AL CALCIATORE AVINO PIER LUIGI, SQUALIFICA PER 3 GARE AI CALCIATORI CECCONI COSTANTINO, COSSU MARCO E AIELLO CRISTIAN E SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALCIATORE LUCCI DANIELE E L’AMMENDA DI € 50,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 26 MARZO 2015 GARA: SPORTING GUIDONIA - TIRRENO DEL 22-3-2015 (Campionato Prima Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015 Visto il reclamo con cui la Società Sporting Guidonia contesta le decisioni di prima istanza, come citato in epigrafe, minimizzando la condotta dei suoi tesserati ritenuta solamente di concitata protesta, eccependo il carente comportamento dell’arbitro circa lo stato degli spogliatoi e concludendo per una revoca o quanto meno di una riduzione delle relative sanzioni. Osservato preliminarmente che l’ammenda di € 50,00 e la squalifica per 2 gare al calciatore Lucci Daniele non sono impugnabili in alcuna sede (art. 45 del C.G.S.) per cui il reclamo viene dichiarato inammissibile per tale parte. Letti gli atti ufficiali a cui ci si deve attenere come fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) e dai quali emerge il comportamento gravemente minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro da parte dei dirigenti Benvenuto Silvestro e Benvenuto Mario, del massaggiatore Adelchi Fabio, dell’assistente di parte Ferri Antonio, nonché dei calciatori Avino Pier Luigi, per cui la sanzione loro inflitti appaiono pienamente adeguate, considerato perlatro, che la squalifica per 3 gare irrogate ai calciatori Aiello Cristian, Lecconi Costantino e Cossu Marco può essere ridotta a 2 gare, stante che la loro condotta si è concretizzata nel contesto di una zuffa tra calciatori a fine gara. Quanto sopra premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibili i reclami relativi all’ammenda di € 50,00 e alla squalifica per 2 gare al calciatore Lucci Daniele. Di accogliere parzialmente il reclamo relativo alle squalifiche dei calciatori Cecconi Costantino, Cossu Marco e Aiello Cristian riducendo le sanzioni a 2 gare; restano confermate le rimanenti decisioni impugnate La tassa reclamo va restituita.
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