COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. VALGOBBIAZZANANO Cat. Promozione Gir. D Gara del 11.04.2015 tra A.S.D. Valgobbiazzanano / Navecortine C.U. n. 58 del CRL datato 16.04.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. VALGOBBIAZZANANO Cat. Promozione Gir. D Gara del 11.04.2015 tra A.S.D. Valgobbiazzanano / Navecortine C.U. n. 58 del CRL datato 16.04.2015 La società A.S.D. VALGOBBIAZZANANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore GABRIELI Gianluigi per 3 gare, chiedendo la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata, poiché la sanzione, a detta della reclamante sarebbe da ritenersi ingiusta. Ed infatti, quest'ultima prosegue sostenendo che l'evento sarebbe da ritenersi del tutto fortuito. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : come si evince dal dettagliato referto arbitrale – che si rammenta essere fonte privilegiata di prova – appare evidente come il calciatore GABRIELI Gianluigi, colpiva con vigoria sproporzionata con un calcio in volto l'avversario, nel tentativo di contendere il pallone. Ma non solo, lo stesso GABRIELI, a seguito dell'espulsione rientrava nel terreno di gioco per ulteriormente contestare la decisione arbitrale. Alla luce dei fatti sopra esposti, la sanzione inflitta dal GS appare certamente congrua in relazione al comportamento tenuto dal giocatore. Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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