COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società S.S.D. SOSPIRESE Camp. Juniorers Prov. Gir. B Gara del 28.03.2015 tra San Luigi / Sospirese C.U. n. 39 della Delegazione di Cremona datato 10.04.2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società S.S.D. SOSPIRESE Camp. Juniorers Prov. Gir. B Gara del 28.03.2015 tra San Luigi / Sospirese C.U. n. 39 della Delegazione di Cremona datato 10.04.2015
La società S.S.D. SOSPIRESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il tecnico CANESI Francesco sino al 09.04.2020, chiedendo una riduzione della squalifica in quanto il proprio tesserato sarebbe stato oggetto di un atteggiamento provocatorio ed altezzoso dell'arbitro, il tutto, secondo la società reclamante, comprovato da una foto allegata al ricorso e dalla dichiarazione rilasciata dal Tecnico stesso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva quanto segue: non solo dal dettagliato referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, e dalla certificazione medica allegata, ma anche dalle deduzioni svolte dal Tecnico CANESI nel reclamo proposto. Risulta pertanto provato che il CANESI Francesco, a fine gara, ha colpito con una testata violenta l'arbitro provocandogli forte dolore, copioso sanguinamento e frattura del setto nasale con prognosi di trenta giorni. Alla luce dell'estrema gravità del comportamento tenuto dal CANESI, la sanzione inflitta dal GS appare certamente congrua e pertanto merita di essere confermato. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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