COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 214/A A.S.D. REAL SANTA NINFA 2014 (TP), avverso squalifica fino al 12/04/2016 del calciatore sig. Mario Bianco – Campionato 3^ Cat. Gara Città di Partanna/A.S.D. Real Santa Ninfa 2014 del 12/04/2015. – C.U. n° 43 del 16/04/2015 Delegazione Provinciale di Trapani
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 214/A
A.S.D. REAL SANTA NINFA 2014 (TP), avverso squalifica fino al 12/04/2016 del calciatore sig. Mario Bianco - Campionato 3^ Cat. Gara Città di Partanna/A.S.D. Real Santa Ninfa 2014 del 12/04/2015. – C.U. n° 43 del 16/04/2015 Delegazione Provinciale di Trapani
Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Real Santa Ninfa 2014 ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che la statuizione del Giudice Sportivo Territoriale sia errata oltre che sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti.
In buona sintesi l’appellante sostiene che il sig. Mario Bianco non ha mai assunto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara né tanto meno ha mai assunto un comportamento violento nei confronti di quest’ultimo.
L’unica cosa che può essere imputata al sig. Bianco è il solo fatto di avere richiesto chiarimenti, con tono sicuramente fermo, circa l’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria di cui, peraltro, non ne esistevano i presupposti.
Ciò, secondo l’assunto dell’appellante, può essere ampiamente dimostrato dalla
testimonianza non solo dei propri tesserati presenti all’incontro ma anche dai tesserati della società avversaria.
Rileva infine l’appellante che la sanzione, così come inflitta, risulta ancora più ingiusta in quanto il sig. Mario Bianco nella sua lunga carriera calcistica non ha mai subito sanzioni così pesanti, per cui ne chiede la revoca o in subordine una rideterminazione in ragione di quanto effettivamente posto in essere dal calciatore.
Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal rappresentante dell’appellante, che ne ha fatto specifica richiesta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risultando peraltro inammissibile la richiesta prova testimoniale.
Dalla lettura di tale atto si rileva che al 39’ del 1° tempo il direttore di gara ha espulso il n. 8 del Real Santa Ninfa 2014 sig. Mario Bianco perché, dopo avere concesso un calcio di rigore a favore della società avversaria, questi assumeva un comportamento irriguardoso ed aggressivo nei suoi confronti ed in particolare lo spintonava per ben tre volte. Inoltre il sig. Bianco cercava di afferrare per il collo l’arbitro non riuscendovi perché quest’ultimo si sottraeva a tale comportamento aggressivo. Il calciatore, inoltre, ha continuato nel suo comportamento ingiurioso in danno del direttore di gara fino a quando non è rientrato negli spogliatoi.
Pertanto, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, essendosi la Real Santa Ninfa 2014 limitata a negare il comportamento aggressivo del proprio tesserato nei confronti del direttore di gara, sostenendo in maniera del tutto semplicistica che il proprio calciatore si sia limitato solo ad alzare il tono della voce nei confronti dell’arbitro.
Ciò non di meno questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale possa essere rideterminata in termini più equi, in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal sig.Bianco, così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina a tutto il 31 dicembre 2015 la sanzione della squalifica carico del sig. Mario Bianco. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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