COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 219/A F.C.D. CITTÀ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica di tre giornate al calciatore Russo Alessandro Campionato 1° Categoria Playout “A” Gara A.S.D. Città di Nicosia/F.C.D. Città di Castellana del 19/04/2015 – C.U. N° 509 22 aprile 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 219/A F.C.D. CITTÀ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica di tre giornate al calciatore Russo Alessandro Campionato 1° Categoria Playout “A” Gara A.S.D. Città di Nicosia/F.C.D. Città di Castellana del 19/04/2015 – C.U. N° 509 22 aprile 2015 Con appello pervenuto a mezzo fax in data 23/04/2015 la F.C.D. Città di Castellana ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale venga riformata in meglio atteso che il proprio tesserato ha assunto solo un comportamento antiregolamentare in danno di un avversario che, peraltro, non ha causato danni fisici. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, preliminarmente evidenzia che ai sensi dell’ art. 35, comma 1.1. del C.G.S., il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di detto atto si evince che il calciatore Russo Alessandro è stato espulso al 49’ del secondo tempo per avere colpito con un calcio un avversario. In ragione di quanto sopra l’appello risulta infondato e va confermata la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale, in quanto conforme al disposto dell’art. 19, comma 4, lett.b) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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