COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 220/A A.S.D. MARINA DI RAGUSA (RG) Avverso inibizione dirigente sig. Francesco Postorino fino al 19/04/2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e squalifica del calciatore sig. Danilo Farina per 5 gare – Gara di semifinale di play off di 1^ categoria Marina di Ragusa/New Pozzallo del 19/04/2015 – C.U. n. 509 del 22/04/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 220/A A.S.D. MARINA DI RAGUSA (RG) Avverso inibizione dirigente sig. Francesco Postorino fino al 19/04/2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e squalifica del calciatore sig. Danilo Farina per 5 gare - Gara di semifinale di play off di 1^ categoria Marina di Ragusa/New Pozzallo del 19/04/2015 - C.U. n. 509 del 22/04/2015. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Marina di Ragusa, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che il dirigente sig. Francesco Postorino sarebbe stato provocato dall’assistente durante la gara e che, comunque, la reazione avuta al rientro negli spogliatoi in danno di quest’ultimo non sarebbe stata così violenta come è stato descritto negli atti di gara. Quanto alla squalifica a carico del calciatore sig. Danilo Farina la società appellante evidenzia che il predetto non ha tentato di aggredire il direttore di gara, all’atto della seconda ammonizione e conseguente espulsione, ma ha solo cercato di avere un confronto verbale che lo portava a tentare di divincolarsi dai compagni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i referti dell’arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura degli atti ufficiali di gara si evince in modo chiaro che il sig. Francesco Postorino, già allontanato dal direttore di gara per avere assunto un contegno irriguardoso e gravemente minaccioso nei confronti dell’assistente arbitrale, attendeva il rientro negli spogliatoi di quest’ultimo a fine gara, colpendolo con due pugni al volto ed all’occhio sinistro, provocandogli forte dolore e perdita di sensi e, successivamente, forte emicrania, stato confusionale ed appannamento della vista. Per la qualcosa l’assistente si vedeva costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Gela. Ancora si legge negli atti ufficiali di gara che il calciatore sig. Danilo Farina, all’atto dell’espulsione per doppia ammonizione comminatagli al 15° del 1° tempo supplementare, tentava di aggredire il direttore di gara ma veniva portato via dai propri compagni di squadra. In ragione di quanto sopra esposto si rileva che le argomentazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara apparendo la condotta del sig. Francesco Postorino gravemente violenta e non risultando che il calciatore sig. Danilo Farina abbia solo cercato di confrontarsi con il direttore di gara, piuttosto che tentare di aggredirlo. Quanto alle sanzioni irrogate dal primo giudice può osservarsi che quella relativa al sig. Francesco Postorino, compresa la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., é appena adeguata ai gravi fatti riportati negli atti ufficiali di gara, dovendosi inoltre applicare l’ulteriore sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda ex art. 19 comma 6 C.G.S., trattandosi di atti di violenza in danno di un ufficiale di gara. La sanzione a carico del calciatore sig. Danilo Farina può invece essere contenuta in quattro giornate di gara, commisurandola all’effettiva gravità del contegno aggressivo assunto nei confronti dell’arbitro, rimasto tuttavia privo di più gravi conseguenze. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Danilo Farina; conferma nel resto l’impugnato provvedimento ed infligge al sig. Francesco Postorino l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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