COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 223/A POL. CEI A.S.D.C. (PA) – Avverso squalifica fino al 31.12.2015 calciatore sig. Aldo Geraci, squalifica per sei gare calciatore sig. Cucinella Piervincenzo, squalifica per quattro gare calciatore sig. Riccardo Giambrone, squalifica per due gare calciatori Contino Manfredi e Prezzabile Alessandro Finali Allievi Regionali – Gara Monreale Calcio / Pol. CEI A.S.D.C. del 22/04/2015.C.U. N° 512/sgs 103 del 23/04/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 223/A POL. CEI A.S.D.C. (PA) - Avverso squalifica fino al 31.12.2015 calciatore sig. Aldo Geraci, squalifica per sei gare calciatore sig. Cucinella Piervincenzo, squalifica per quattro gare calciatore sig. Riccardo Giambrone, squalifica per due gare calciatori Contino Manfredi e Prezzabile Alessandro Finali Allievi Regionali – Gara Monreale Calcio / Pol. CEI A.S.D.C. del 22/04/2015.C.U. N° 512/sgs 103 del 23/04/2015. Con tempestivo appello la società Pol. CEI ASDC impugna le decisioni in epigrafe riportate chiedendo, in buona sintesi, la loro riforma in termini più equi considerato che nessuno di detti atleti ha mai inteso toccare il direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a), risulta inammissibile per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori Contino Manfredi e Prezzabile Alessandro. Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il calciatore sig. Piervincenzo Cucinella è stato espulso al 9’ del 2t. per avere vivacemente protestato nei confronti del direttore di gara ed una volta avuta notificata l’espulsione poggiava i pugni sullo stomaco di quest’ultimo sospingendolo. All’11’ del 2° t. veniva espulso il sig. Riccardo Giambrone per avere assunto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara che ha peraltro reiterato al termine della stessa. Al termine della gara il sig. Aldo Geraci assumeva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e nel fare ciò appoggiava le mani al petto di quest’ultimo sospingendolo. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per ciò che attiene la posizione dei calciatori Cucinella Piervincenzo e Giambrone Riccardo in quanto le sanzioni ,così come loro irrogate dal Giudice Territoriale, sono congrue in relazione a quanto dagli stessi posto in essere e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione. Di contro, il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la sanzione a carico del calciatore sig. Aldo Geraci che, pur rivestendo la qualifica di capitano, deve, comunque, essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo e ciò in rapporto a quanto dallo stesso effettivamente posto in essere. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Aldo Geraci in otto gare confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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