COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 520 TFT 34 DEL 28 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°592/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Zafferana (matr. 931510) Sig. Barbagallo Ignazio Alfio (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 520 TFT 34 DEL 28 APRILE 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°592/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Zafferana (matr. 931510) Sig. Barbagallo Ignazio Alfio (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 23/02/2015 prot. 11.859 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa esimenti per il solo calciatore Calì Alberto per il quale è stato depositata copia della richiesta certificazione medica relativa alla s.s. 2013-2014. Per quanto invece ai calciatori De Lieto Vollaro Domenico, Valastro Giovanni, Casella Alessio, le certificazioni mediche trasmesse indicano data di emissione 04/09/2014 e pertanto si riferiscono alla s.s. 2014-2015. Infine, per il calciatore Di Renzo Marcello la stessa società deferita dichiara che il predetto “non ha mai depositato detto certificato”. Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto al calciatore Calì Alberto ed ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri calciatori concludendo con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle inadempienti parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori De Lieto Vollaro Domenico, Valastro Giovanni, Casella Alessio e Di Renzo Marcello. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento del calciatore Calì Alberto (oggi tesserato A.S.D. Città di Santa Venerina) e applica: l’ammenda di € 160,00 a carico della A.S.D. Zafferana (matr. 931510); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Barbagallo Ignazio Alfio; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Casella Alessio, De Lieto Vollaro Domenico, Valastro Giovanni, (tesserati A.S.D. Zafferana); Di Renzo Marcello (oggi tesserato A.S.D. S.C. Mascalucia ed all'epoca dei fatti A.S.D. Zafferana) Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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