F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MAURIZIO STIRPE FINO AL 30.6.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MAURIZIO STIRPE FINO AL 30.6.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Frosinone/Virtus Entella, disputato in data 14.3.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al Sig. Maurizio Stirpe, Presidente della Frosinone Calcio S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.6.2015, per avere, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera aggressiva l’Arbitro ed indirizzato a quest’ultimo, con tono intimidatorio, espressioni ingiuriose. Inoltre, l’atteggiamento del Sig. Stirpe “risultava essere particolarmente veemente tanto che solo l’intervento di un dirigente del Frosinone e di due componenti delle Forze dell’Ordine gli impedivano di entrare in contatto con il Direttore di Gara”, impedendo, tra l’altro, al capitano del Frosinone, “strattonandolo e minacciandolo, di andare a salutare l’Arbitro”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale contesta la ricostruzione dell’evento in questione contenuta nel referto dell’Arbitro, assumendo come, in tale occasione, tra il Direttore di Gara ed il Sig. Stirpe ci sarebbe stato esclusivamente un semplice “battibecco” e che in nessun caso il Presidente della Società avrebbe cercato il contatto fisico con lo stesso, smentendo, altresì, l’intervento delle Forze dell’Ordine. La Società sostiene, altresì, che quanto dalla stessa argomentato troverebbe conferma nella relazione della DIGOS di Frosinone, che in merito al predetto evento, ridimensiona notevolmente gli accadimenti. Infine, la Società contesta la presunta incongruità della sanzione irrogata. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 27.3.2015, sono presenti l’Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, il Direttore Generale ed il Segretario della Società. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come il referto dell’Arbitro costituisce prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento del Sig. Stirpe deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione. Ciò detto, è di tutta evidenza che il comportamento del Sig. Stirpe non può che essere valutato come violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso e intimidatorio, così come accertato dal Giudice Sportivo e, pertanto, la sanzione irrogata deve considerarsi del tutto congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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