F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MARCO GIANNITTI FINO AL 31.3.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MARCO GIANNITTI FINO AL 31.3.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015, ha inflitto la sanzione dell’inibizione al sig. Marco Giannitti fino al 31.3.2015. Tale decisione è stata assunta perchè, al termine dell’incontro Frosinone/Virtus Entella del 14.3.2015, il Giannitti, dirigente accompagnatore della società Frosinone, si avvicinava con fare minaccioso verso un Assistente apostrofandolo con epiteti insultanti. Avverso tale provvedimento la Società Frosinone Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 18.3.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 26.3.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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